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Decreto — n. 15104/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to lack of response to tax authority's list.

Numero d'incarto Decreto — n. 15104/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished because the defendant failed to respond to the tax authority's list of concluded proceedings. The plaintiff argued for a hearing, but the court found no valid objection or request for treatment under the relevant law. Consequently, the process terminated automatically, and the costs remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code: When a party fails to request a hearing within the legal term after the insertion of a case in the list of concluded proceedings, the process is extinguished.

Parole chiave

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extinction of proceedings tax authority list failure to respond civil procedure law automatic termination costs allocation judicial economy crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzionedei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predettoelenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7713/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. contro MARTIRI MANOLA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato DELL'AMORE MARCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n.1113/ 06/ 2021 depositata il 21/09/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzionedei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predettoelenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restanoa carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROC