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Ordinanza — n. 15097/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settled dispute and lack of interest in litigation between hotel and municipality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15097/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the parties had amicably settled all outstanding tax disputes regarding the hotel's taxable surface area. The appellant admitted that a conciliatory agreement dated April 29, 2022, resolved the controversy, creating a lack of interest in continuing the litigation. Consequently, the Court ordered the compensation of litigation costs and exempted the appellant from further unified contribution fees.

Regesto Legislator

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Art. 104 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002: When parties reach a settlement resolving the subject matter of the dispute, the cassation appeal becomes inadmissible due to the lack of interest in its decision, and litigation costs must be compensated.

Parole chiave

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lack of interest in litigation amicable settlement cessation of controversy compensation of costs unified contribution exemption inadmissibility of appeal tax dispute resolution tassa di soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 104 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
L’esito conciliativo del processo depone per la compensazione delle spese di lite e, inoltre, esclude la debenza, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
art. 7 d.lgs. 546/92
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - non sussistevano i presupposti per la disapplicazione incidentale, ex art. 7 d.lgs.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19067/2020 R.G. proposto da : Hotel Flora srl, con sede in Ischia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Rocco Marino di Napoli, el.dom.to in Barano d’Ischia (NA), Via Duca degli Abruzzi 24, come da procura in atti; pec: avv.roccomarino@pec.it; -parte ricorrente - contro Comune di Ischia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Gennaro Di Maggio di Napoli, ivi el.dom.to presso il suo studio in Rione Sirignano 6, come da procura in atti; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 8427/22/2019 dell’11.11.2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.5.2023 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla; Rilevato che La Hotel Flora srl ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di pagamento Tari 2014 notificatole dal Comune di Ischia in relazione all’albergo omonimo da essa gestito. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - non sussistevano i presupposti per la disapplicazione incidentale, ex art. 7 d.lgs. 546/92, della delibera tariffaria adottata dal Comune; - non sussisteva alcuna consequenzialità derivata tra il provvedimento di nomina del funzionario sottoscrittore dell’avviso (di cui si assumeva l’illegittimità) e quest’ultimo, adottato nel rispetto delle regole di investitura interne all’Ufficio; - la superficie imponibile indicata in avviso era corretta, risultando da un precedente accordo per adesione trale parti.

Resiste con controricorso il Comune di Ischia. Considerato che Con istanza 26.1.2023, depositata telematicamente, la società ricorrente ha riferito di aver bonariamente definito, come da allegato verbale conciliativo 29 aprile 2022, tutte le vertenze Tari pendenti con il Comune di Ischia (con accordo sulla minor superficie imponibile) , tanto che: «ciò determina la sopravvenuta carenza di interesse delle parti a coltivare il presente giudizio, sussistendo i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere e per compensare integralmente le spese ».

In ragione dell'istanza così formulata dalla parte ricorrente, sussistono i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stante il sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione. L’esito conciliativo del processo depone per la compensazione delle spese di lite e, inoltre, esclude la debenza, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale.

P.Q.M.

La Corte - dichiara inammissibile il ricorso; - compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio del