Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to lack of response to tax authority's list entry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit between Scarpa and the Italian Revenue Agency extinguished. The lower court ruled that the plaintiff's failure to respond to the agency's list entry under Article 5 of Law No. 130/2022 constituted a regular conclusion of the proceedings. Consequently, the case was formally closed without a substantive judgment on the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code: When a party fails to request a hearing after being listed, the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28713/2021 R.G. proposto da : SCARPA NAPOLEONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONETTI MASSIMILIANO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesadall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n.497/ 01 / 2021 depositata il 01/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL