Italian Court rejects tax refund claim for railway guards, ruling separate taxation applies to next year's payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding railway guards' compensation. The private parties argued that delayed payments due to annual turn calculation should trigger separate taxation, while the agency contended the payments were ordinary income. The court ruled that the physiological delay in payment does not justify separate taxation, upholding the principle of proportionality in tax imposition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 TUIR; Art. 51 TUIR; Art. 17 DPR 917/1986: The 'separate taxation' regime applies only when payments are made significantly after the tax year ends, not for the normal physiological delay inherent in annual service calculations.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28909/2018R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, nel suo domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Varriale Franco, Segatto Franco, Dolcet Michele, De Lorenzi Dario, Montano Enrichetta, Santoianni Paolo, Bianchet Paola, con l’avv. prof. Gianpiero Porcaro, nel domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzala Clodio, n. 18; –controricorrenti – nonché Manicone Manuele -intimato - Oggetto:attività di vigilanza per Ferrovie dello Stato – pagamento in indennità in anno di imposta successivo – tassazione separata 15– 28909 - 201 8 – 11 / 0 5 /20 2 3 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il Friuli- Venezia Giulia, n.57/01/18, pronunciata il 09 ottobre 2017, depositata il 12 marzo 2018 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 11maggio 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani ; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeneraleAlessandro Pepe che ha chiesto il rigetto del ricorso. Non è stata presentata istanza di discussione orale nei termini di legge. FATTI DI CAUSA Con distinti ricorsi, i contribuenti in epigrafe impugnavano gli atti di diniego di rimborso delle maggiori imposte sul reddito persone fisiche, relativi agli anni dal 2008 al 20 1 1 , pagate su indennità di vigilanza di scalo loro spettanti quali agenti della Polizia ferroviaria esoggette, a loro dire, a tassazione separata, anziché ordinaria , nei periodi di imposta predetti.
Le ragioni delle parti private erano apprezzate nei gradi di merito, segnatamente sull'assunto per cui i contribuenti avevano diritto alla tassazione separata in quanto si era verificato un ritardo nella corresponsione degli emolumentied era irrilevante la verifica della causa di ritardo. Ricorre per Cassazione l'agenzia delle entrate deducendo unico motivo. 7 degli 8 contribuenti ed in particolare Bianchet Paola, De Lorenzi Dario, Dolcetto Michele, Montano Enrichetta, Santoianni Paolo, Segato Francesco e Variale Franco si sono difesi con controricorso mentre rimasto intimato Manicone Emanuele.
RAGIONI DELLA DECISIONE Viene proposto unico motivo di ricorso.
1. Con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione degli articoli 7, 17, primo comma, lett.
b) e 51 d.P.R. n. 917/1986, nella sostanza affermando che i predetti compensi sono fisiologicamente erogatiin un anno successivo a quello di maturazione, poiché inerenti a determinati servizi specifici, quali appunto i turni di 15– 28909 - 201 8 – 11 / 0 5 /20 2 3 MMF vigilanza per conto delle Ferrovie dello Stato sul singolo scaloferroviario. In altri termini, solo a conclusione dell'anno solare può essere calcolato il numero dei turni svolti, quindi il compenso, donde l'erogazione che viene accreditata nell'anno solare successivo. Pertanto, l'Ufficio afferma non potersi procedere diversamente e trattarsi di retribuzione differita che concorre a formare l'imponibile del periodo di imposta in cui quel compenso è maturato, in disparte la circostanza - inevitabile - per cui venga erogato con qualche mese di ritardo nell'anno solare successivo.
2. Deve condividersi il richiamo fatto dai giudici d’appello a lla sentenza n. 142/14 della Corte costituzionale, ove ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 39 comma 5 del decreto legge n. 98/11, convertito nella legge n. 111/11, che in via di interpretazione autentica aveva assoggettato a tassazione ordinaria i compensi corrisposti ai giudici tributari entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento, ritenendoli concorrenti alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 11 del TUIR. Secondo la Consulta, la deroga per i compensi variabili dei giudici tributari (per legge equiparati al reddito dal lavoro dipendente: art. 50, già 47, del TUIR), alla regola secondo cui gli emolumenti relativi ad un anno d’imposta pagati negli anni successivi sono soggetti al principio di tassazione separata ha natura discriminatoria e si traduce in un’ingiustificata disparità di trattamento per questa categoria di contribuenti, con violazione anche del principio di proporzionalità dell’imposizione tributaria di cui all’art. 53 Cost.
Il meccanismo della “tassazioneseparata”, invero, è volto a neutralizzare gli effetti negativi per il contribuente dell’applicazione rigorosa del “principio di cassa” (ricavabile dall’art. 7 del TUIR, poi corretto dall’ art. 51 (già 48) del TUIR nel principio di “cassa allargata”, in base al quale è imputato al periodo d’imposta precedente il reddito percepito entro il 12 gennaio dell’anno successivo). In effetti, la tassazione ordinaria di un reddito formatosi nel corso di più anni, ma corrisposto in unica soluzione, potrebbe risultare eccessivamente oneroso per il contribuente, e per questo sovviene l’istituto della tassazione separata.
La citata pronuncia 15– 28909 - 201 8 – 11 / 0 5 /20 2 3 MMF n. 142/14 richiama sullo specifico punto la circolare del Ministero delle finanze n. 23/E del 5 febbraio 1997, nonché menziona la propria precedente giurisprudenza,secondo cui “la ratio dell’istituto in esame è quella di evitare il determinarsi di una iniqua applicazione del meccanismo della progressività dell’IRPEF” (Corte cost. 287/96). La deroga prevista dall’art. 39,comma quinto , d .l. n. 98/11, a giudizio del Giudice delle leggi, ha appunto prodotto questo effetto iniquo, lesivo sia dell’art. 3 che dell’art. 53 Cost.
3. Sulla stessa linea, e prendendo spunto proprio dalla medesima controversia approdata al Giudice delle leggi, questa Corte ha statuito che i compensi corrisposti ai giudici tributari - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente -non sono qualificabili come "arretrati" e non sono, pertanto, da ricomprendersi tra quelli soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R. quando gli emolumenti relativi all'attività svolta nell'ultimo trimestre dell'anno siano corrisposti, nell'anno successivo, entro il termine di centoventi giorni, da ritenersi fisiologico in considerazione della natura delrapporto dal quale derivano.
Ed infatti, si è ritenuto che la lacuna normativa sul termine fisiologico possa essere colmata attraverso un intervento surrogatorio del giudice di legittimità fondato sugli artt. 97 Cost. e 1183 c.c., e che il termine possa parametrarsi a quello previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, dettato in materia di esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni(cfr. Cass. V, n. 3581/2020). Occorre ricordare come l’art. 17, primo comma, lett.
b) d.P.R. n. 917/1986 disponga testualmente che sono soggetti a tassazione separata gli “ 15– 28909 - 201 8 – 11 / 0 5 /20 2 3 MMF 15– 28909 - 201 8 – 11 / 0 5 /20 2 3 MMF In conclusione, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida complessivamente in €.milletrecento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi