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Ordinanza — n. 15054/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows VAT refund claim for late declaration but rejects offsetting prior year credit due to temporal contiguity rule.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15054/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal regarding the refund of a late VAT excess but rejected the request to offset a credit from a prior year. The lower court had accepted the appeal, ruling that the taxpayer could claim a refund for the late declaration while having paid the resulting tax bill. The Supreme Court clarified that while the refund right exists, the principle of temporal contiguity prevents using a credit from a year before the late declaration to offset the debt, thus denying that specific portion of the claim.

Regesto Legislator

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Art. 21 d.lgs. 31/1992; Art. 30 D.P.R. 633/1972: In cases of omitted annual VAT declarations, the right to a refund arises only for the current period, and credits from prior years cannot be used to offset the tax debt due to the lack of temporal contiguity required for compensation.

Parole chiave

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VAT refund claim omitted annual declaration temporal contiguity principle tax credit offset late VAT filing compensation of debts tax liability recovery dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Ha osservato il giudice di appello che in caso di omessa dichiarazione annuale il contribuente non può riportare l’eccedenza di imposta ai fini della detrazione, ma può chiederne il rimborso ex art. 21 d.
Art. 28, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
17757), essendo la detrazione esercitabile, come indicato dall’art. 28, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, nei termini consentiti dall’art.
Art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
633/1972, nei termini consentiti dall’art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 pro tempore.
Art. 30 d.P.R. n. 633/1972
Ciò discende dal fatto che l’esercizio del diritto di rimborso, in costanza dei presupposti di cui all’art. 30 d.P.R. n. 633/1972 presuppone il deposito della relativa dichiarazione annuale (art.
Art. 41, primo comma, d.P.R. n. 600/1973
Art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R.
art. 30 d.P.R. n. 633/1972
Ciò discende dal fatto che l’esercizio del diritto di rimborso, in costanza dei presupposti di cui all’art. 30 d.P.R. n. 633/1972 presuppone il deposito della relativa dichiarazione annuale (art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 23 febbraio 2018, n. 4392
Cass., Sez. V, 13 giugno 2018, n. 15459
4392; Cass., Sez. V, 13 giugno 2018, n. 15459; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 27 luglio 2018, n. 19938
15459; Cass., Sez. V, 27 luglio 2018, n. 19938; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 3 aprile 2018, n. 8131
19938; Cass., Sez. VI, 3 aprile 2018, n. 8131: Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 8 settembre 2016, n. 17757
8131: Cass., Sez. U., 8 settembre 2016, n. 17757), essendo la detrazione esercitabile, come indicato dall’art.
Cass., Sez. V, 18 settembre 2021, n. 28559
633/1972: ex multis Cass., Sez. V, 18 settembre 2021, n. 28559) all’emissione della cartella di pagamento onorata dal contribuente.
Cass., Sez. VI, 31 luglio 2019, n. 20573
Cass., Sez. V, 29 gennaio 2014, n. 1845
20573; Cass., Sez. V, 29 gennaio 2014, n. 1845).
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Testo completo

ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13497/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro PANICCIA’ FABRIZIO (C.F. PNCFRZ83R16L719Z), rappresentato e difeso dall’Avv. STEFANO DI FRANCESCO (C.F. DFRSFN67S17H501G) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato l’indirizzo di posta elettronica stefano.difrancesco@oav.legalmail.it –controricorrente – Oggetto: tributi – IVA – rimborso – dichiarazione - omissione N.13497/19 R.G.

Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 7465/17/18 depositata in data 29 ottobre 2018 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 21 marzo 2023. RILEVATO CHE 1. Il contribuente PANICCIA’ FABRIZIO ha impugnato un diniego di rimborso di eccedenza di imposta IVAmaturata nei periodi di imposta 2007 e 2008. Nella specie, il contribuente aveva tardivamente presentato le suddette dichiarazioni relative a i suddetti period i di imposta (c ome emerge concordemente dagli atti delle parti processuali) in data 6 marzo 2010; nella specie, veniva indicato in dichiarazione nel quadro RX un credito IVA per l’importo di € 15.316,00, di cui € 7.316,00 venivano chieste a rimborso ed € 8.000,00, derivanti dalla dichiarazione del periodo di imposta 2006, venivano poste in compensazione.

L’Ufficio, come risulta dalla sentenza impugnata, aveva disconosciuto l’utilizzo in compensazione del credito IVA per il periodo di imposta 2006 e aveva proceduto a l recupero mediante iscrizione a ruolo ed emissione di cartella di pagamento , onorata dal contribuente, nonché aveva negato il rimborso per l’ulteriore importo di € 7.136,00. La domanda di rimborso investiva anche l’importo di € 8.000,00, rimborsato dal contribuente a seguito dell’emissione della cartella di pagamento.

2. La CTPdi Roma ha accolto il ricorso.

3. La CTR del Lazio, con sentenza in data 29 ottobre 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha osservato il giudice di appello che in caso di omessa dichiarazione annuale il contribuente non può riportare l’eccedenza di imposta ai fini della detrazione, ma può chiederne il rimborso ex art. 21 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere il contribuente provveduto al pagamento della cartella emessa e per avere poi richiesto il rimborso di quanto pagato nel termine biennale di N.13497/19 R.G. Est. F. D’Aquino cui all’art. 21 cit., così non incorrendo nella decadenza dal diritto a detrazione ai fini del rimborso dell’imposta versata.Quanto al diritto al rimborso per il credito maturato nel periodo di imposta 2007, il giudice di appello ha accertato che il credito era stato riportato nella dichiarazione IVA 2008, tardivamente presentata ma «rettificata con la cartella di pagamento», confluito nelle dichiarazioni periodiche e al quadro RX della dichiarazione 2009.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso il contribuente. CONSIDERATO CHE 1. C on l’unico motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 21 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto tempestive le dichiarazioni dei periodi di imposta 2006, 2007 e 2008 presentate in data 6 marzo 2010 e, in particolare, la dichiarazione del periodo di imposta 2007, che riportava a nuovo anche un credito del periodo di imposta 2006 dell’importo di € 8.000,00 utilizzato in compensazione .

Osserva parte ricorrente che la tempestività della domanda di rimborso di quest’ultimo credito è stata agganciata dal giudice di appello al pagamento della cartella di pagamento, mentre l’ulteriore credito di € 7.316,00 chiesto a rimborso risultava tempestivo per essere stato esposto in dichiarazione. Censura il ricorrente la sentenza in relazione ad entrambe le statuizioni, osservando che il diritto alla detrazione del credito IVA deve ritenersi precluso dalla decadenza di cui all’art. 19 d.P.R. n. 633/1972, ove prevede che il diritto alla detrazione va esercitato entro la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui la detrazione è sorta, mentre –quanto al credito di € 7. 316,00 chiesto a rimborso – esso sarebbe sorto nel 2006, per cui la N.13497/19 R.G.

Est. F. D’Aquino dichiarazione del periodo di imposta 2007 è stata tardivamente presentata nel 2010.

2. Vanno rigettate le preliminari eccezioni di inammissibilità del ricorso articolate dal controricorrente, essendo il ricorso incentrato sulla falsa applicazione della disciplina IVA e non anche sulla revisione degli accertamenti in fatto operati dal giudice di appello ed essendo il ricorso sufficientemente ancorato agli atti e ai documenti di causa.

3. Parimenti deve rigettarsi l’eccezione di giudicato in relazione all’importo utilizzato in compensazione per € 8.000,00, essendo questa una delle due statuizioni del giudice di appello censurate dall’Ufficio.

4. Il ricorso è fondato nella parte relativa alla compensazione effettuata per l’eccedenza di imposta di € 8.000,00. In disparte la formazione del giudicato circa l’emissione della cartella di pagamento per tale importo, non oggetto di impugnazione, si osserva che – in relazione alle ragioni sostanziali per lequali la cartella non impugnata è stata emessa - l’esercizio della detrazione può essere esercitato purché il contribuente non sia incorso in decadenze. La dichiarazione può, difatti, essere presentata tardivamente, ma non oltre il termi ne previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto secondo la disciplina pro tempore(Cass., Sez.

V, 23 febbraio 2018, n. 4392; Cass., Sez. V, 13 giugno 2018, n. 15459; Cass., Sez. V, 27 luglio 2018, n. 19938; Cass., Sez. VI, 3 aprile 2018, n. 8131: Cass., Sez. U., 8 settembre 2016, n. 17757), essendo la detrazione esercitabile, come indicato dall’art. 28, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, nei termini consentiti dall’art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 pro tempore.

5. Nella specie, è accertato che l’eccedenza di imposta per la quale è stata esercitata la compensazione si è generata nel periodo di imposta 2006, la cui dichiarazione è stata depositata in data 6 marzo 2010, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione N.13497/19 R.G. Est. F. D’Aquino della dichiarazione del secondo anno successivo, per cui la dichiarazionedeve ritenersi omessa; tale omissione legittimava l’Ufficio (oltre a procedere con un accertamento induttivo ex artt. 41, primo comma, e 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 55 d.P.R. n. 633/1972: ex multis Cass., Sez. V, 18 settembre 2021, n. 28559) all’emissione della cartella di pagamento onorata dal contribuente.

6. Il ricorso è, inoltre, fondato per le medesimeragioni anche nella parte in cui censura la statuizione relativa al rimborso del credito di € 7.316,00. In caso di dichiarazione omessa, il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa ad anni successivi, ostando all'utilizzo di detto credito in detrazione come anche al rimborso il principio di contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata la operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario(Cass., Sez. VI , 31 luglio 2019, n. 20573; Cass., Sez. V, 29 gennaio 2014, n. 1845). Ciò discende dal fatto che l’esercizio del diritto di rimborso, in costanza dei presupposti di cui all’art. 30 d.P.R. n. 633/1972 presuppone il deposito della relativa dichiarazione annuale (art. 30 d.P.R. cit.: « s e dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n.

3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n.

1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo,ovvero di chiedere il rimborso»).

7. Il ricorso va, pertanto, accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, rigettandosi l’originario ricorso. Le N.13497/19 R.G. Est. F. D’Aquino spese dei due gradi di merito sono integralmente compensate per l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P. Q. M. La Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso; dichiara integralmente compensate le spese dei due gradi di merito; condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confr