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Ordinanza — n. 15046/2023 — snciv Generato dall'IA

Customs court dismissed appeal; tariff classification based on objective product features, not intended use.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15046/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Customs Court dismissed the administrative agency's appeal regarding the tariff classification of Russian steel tubes. The agency argued that the intended destination of the goods was the decisive factor for classification, but the court found this reasoning erroneous. The court held that classification must rely on the objective characteristics and properties of the product at the time of import, rejecting the agency's focus on the importer's intended use.

Regesto Legislator

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Art. 1570 c.d.d.; Art. 1600 c.d.d.: In customs tariff classification, the objective characteristics and properties of the product determine the correct heading, and the intended use of the importer is not a relevant criterion for classification.

Parole chiave

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tariff classification customs duties intended use objective characteristics Nomenclatura Combinata antidumping duties administrative appeal classificazione doganale

Disposizioni normative citate

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Art. 1570 c.d.d.
Art. 1600 c.d.d.

Giurisprudenza citata

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C-198/15, 26 maggio 2016, Corte di Giustizia UE
C-459/93, Thyssen Haniel Logistic, Racc., EU:C:1995:160
Cass. Sez. 5, n. 29537 del 16/11/2018
T-108/13, VTZ e altri / Consiglio
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18972 /20 21 R.G. proposto da AGENZIADELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore rappresentat a e difes a come per legge dall’avvocatura generaledello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12(PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ); –ricorrente – Contro MARFINs.r.l. incorporante MARCEGAGLIA s.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dagli avv. ti Cristina Zunino (PEC: cristina.zunino@ordinavvgenova.it) Valentina Picco (PEC: valentina.picco@ordineavvgenova.it) e Maria Antonelli (PEC Oggetto: classificazione doganale Cons.Est.

Roberto Succio - 2 mariaantonelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata pressoquest’ultima ne l suo studio in Roma , piazza Gondar n. 22 ; - cont roricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.228/09/21 depositata in data 03 / 0 2 /2 021 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 09/03/2023dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: - MARCEGAGLIA s.p.a. impugnava gli avvisi di rettifica per dazi doganali e iva all’importazione con i quali era contestata alla merce oggetto dell’operazione (tubi di acciaio sbozzato di produzionerussa) l’applicazione una diversa classificazione (voce 7304399320), rispetto a quella applicata dalla societ à (voce 73043910) ricompresa secondo l’Ufficio in una categoria sottopostaa dazio antidumping ; - la CTP accoglieva il ricorso ; - appellava l’Ufficio; - con la pronuncia impugnata la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado ; ricorre a questa Corte l’Amministrazione finanziariacon atto affidato a tre motivi; resiste con controricorso lacontribuente; consideratoche: - vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità riferiteal primo motivo, in quanto la censura con esso proposta ponein realtà una questione di diritto e non si limita a chiedere una rivisitazione del merito della causa; il mezzo individua poi correttamente le disposizioni applicabili alla fattispecie ratione temporis, come si evince dalla lettura anche della pronuncia impugnata; - il primo motivo, oltre che ammissibile, è anche fondato;

Cons.Est. Roberto Succio - 3 - invero, la CTR ha ritenuto determinante la “effettiva destinazione” dei tubi oggetto dell’importazione “e non le caratteristichechimiche del prodotto”, con ciò disc ostandosi dalla interpretazione in diritto indicata sul punto dalle istituzioni Unionali; - infatti, rileva sul punto che la Corte che va fatto riferimento alla pronuncia resa dal Tribunale dell’Unione a fronte del ricorso propostoil 23 febbraio 2013 (VTZ e altri / Consiglio) nella Causa T-108/13) avente per oggetto proprio l’annullamento del regolamentodi esecuzione (UE) del quale si è fatta applicazione nel presente giudizio, n. 1269/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che istituisce un dazio antidu mping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio,originari, tra l'altro, della Russia in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento(CE) n. 1225/2009, nella part e in cui assoggetta le vendite indicate ai paragrafi 23 - 33 del medesimo regolamento impugnatoall'inchiesta di riesame ; - nel ricorso introduttivo di quel giudizio si chiedeva al Tribunale Unionaledi rettificare l'aliquota del dazio antidumping applicabile proprio al gruppo TMK, produttore anche dei tubi oggetto dell’importazioneche ci occupa, riducendola dal 28,7 % al 13,6 % e nel quale si deduceva che, alla luce delle specifiche circostanzedel c aso, il fatto che i tubi indicati ai paragrafi 23 - 33 del regolamento impugnato siano in concreto destinati alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete dimostrache gli stessi debbano essere inclusi nel codice NC 7304 5910; - il Gi udice Unionale ha all’esito pronunciato la Sentenza del 16 dicembre 2015.

Tale pronuncia ha rigettato il ricorso proposto, Cons.Est. Roberto Succio - 4 chiarendocome (punto n. 47) “n el caso di specie, in primo luogo, dall'esame della sottovoce NC 7304 59 10, menzionata nelle affermazioni delle ricorrenti, risulta che essa riguarda taluni prodotti specifici, vale a dire «tubi, tubature e profilati cavi», rispondenti a precisi requisiti, relative, da un lato, alle loro caratteristiche oggettive nel vero senso di tali termini e, dall'altro,alla loro destinazione d'uso. Pertanto, contrariamente a quelle affermazioni che sottolineano specificamente, o anche esclusivamente,l'importanza dell'analisi della destinazione d'uso deiprodotti, il Tribunale deve ritenere che, per essere classifica to in tale sottovoce, un prodotto deve possedere tutte le caratteristiche previste.

Qualsiasi prodotto che non possieda l'unao l'altra di tali caratteristiche deve essere classificato in una diversasottovoce della NC”; - ancora, puntualizza il Giudice dell ’Unione (punto n.

90) che “in ogni caso, occorre aggiungere che, nel caso di specie, è sufficienteche uno dei due pilastri, su cui si fonda il regolamento impugnato,per poter concludere che i prodotti venduti dalla TMK alcliente europeo rientrava nella definizione del prodotto oggetto del riesame intermedio (v. supra, punti 48 e 49), si dimostra fondata per respingere le affermazioni delle ricorrenti, relative all'illegittimitàdi tale regolamento”; - infine, al punto 105 si conclude osservando che “ è vero che, a tal proposito, le ricorrenti sostengono che, in mancanza di una definizione di «grezzo» nella NC, è la destinazione dei «grezzi» che è decisiva per interpretare i «grezzi» e distinguerli da altri tubi.

A tal riguardo, essi forniscono prove analitic he tecniche e commerciali.Tuttavia, basti rilevare che l'approccio del Consiglio, che ha tenuto conto di un insieme di elementi tecnici in suo possesso ai fini della valutazione del carattere 'grezzo' dei Cons.Est. Roberto Succio - 5 prodottivenduti dal gruppo TMK al cliente euro peo, non solo non è errato in diritto, in quanto risulta dall'interpretazione di untermine espressamente contenuto nelle sottovoci 7304 39 10 o7304 59 10 della NC, coerente con gli orientamenti forniti nelle noteesplicative redatte dalla Commissi one per quanto riguarda la NC, come rilevato ai paragrafi da 75 a 85 sopra, Thyssen HanielLogistic , C - 459/93, Racc., EU:C:1995:160, punto 13) ”; - i n sintesi, secondo il giudice dell’Unione, sono le caratteristiche e leproprietà oggettive come indicate nel testo dell e voci della NC (nomenclatura combinata) a fungere da criterio classificatorio, senzache abbia rilevanza l’uso concreto che si intende, da parte dell’importatore; - e i nvero, l e medesime conclusioni ha raggiunto questa Corte nellasua funzione di giudice di Legittimità chiamato ad applicare, sul punto, anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione,poiché giudice nazionale e giudice naturale del diritto Unionale al quale va data attuazione, stabilendo ( si veda sul punto Cass.

Sez. 5, Sentenza n . 29537 del 16/11/2018 ) che proprio i n tema di dazi all'importazione, ai fini della classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata(cd. codice NC), secondo la giurisprudenza U nionale (richiamandosiCorte di giustizia UE, sentenza 26 maggio 2016, causa C - 198/15, punti 24 e 26), rileva non già l'uso possibile, bensìl'uso previsto dello specifico prodotto, valutato sulla base dellecaratteristiche e delle proprietà oggettive alla data della suaimportazione; - conseguentemente, nel dare rilievo all’uso al quale i tubi saranno poi impiegati da parte della società contribuente, la CTR ha commessoerrore di diritto , con ciò del tutto mancando di fare applicazione del corretto criterio e concentrandosi unicam ente Cons.Est.

Roberto Succio - 6 sulladestinazione dei beni, circostanza priva di rilievo ai fini del decidere; - in accoglimento quindi del primo motivo di ricorso, la sentenza vacassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame del meritonel rispetto dei principi sopra en unciati; - i restanti motivi, stante la decisione che precede, sono assorbiti; p.q.m. accoglieil primo mot