Tax court declares litigation extinguished due to automatic listing in the tax authority's official register.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the tax authority listed the case in its official register for automatic closure. The plaintiff argued for a hearing, but the court found no valid request for a trial under the new tax procedure law. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 5, Law n. 130/2022; Art. 40, comma 4, D.L. n. 13/2023: The listing of a tax case in the authority's register for automatic closure extinguishes the proceedings unless a party requests a hearing within the legal term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.37407/2019 R.G. proposto da ZOTTI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato GAMBINO CONCETTA contro AGENZIA DELLE ENTRATE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Campania n. 4216/05/2019 depositata il 16/05/2019 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL