Civil appeal dismissed; tax court ruling declared extinguished by automatic statute of limitation under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a tax court judgment declaring the civil proceedings extinguished. The lower court found that the insertion of the case into an official list under the new Law No. 130/2022 automatically terminated the litigation without a specific request from either party. Consequently, the court ruled that the process was legally extinguished and the costs remained with the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Code of Civil Procedure: When a case is listed for automatic extinction under the new procedural law, the mere inclusion in the list constitutes the termination of the process, barring any subsequent request for a hearing unless explicitly filed within the legal timeframe.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7501/2018 R.G. proposto da : MARSILI DAVIDE (IN PROPRIO E QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ DAVAL SNC DI MARSILI D. C.) E MARSILI ALESSANDRA, rappresentati e difesi dall’avvocato FERRI ROBERTO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 4751/ 16/ 2017 depositata il 26/07/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO