Civil appeal dismissed; tax court ruling declared extinguished by law due to lack of party response.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal against a tax court decision declaring the civil proceedings extinguished. The lower court found that the case was formally closed because neither party requested a hearing under the new procedural law. Consequently, the court upheld the extinction of the process and assigned costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code: When the law prescribes the extinction of proceedings due to the absence of a request for a hearing, the court must declare the process extinguished, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13929/2020 R.G. proposto da : TRIGLIA ANTONELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato MERCOGLIANO FRANCESCO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE COSENZA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, nonché contro AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. CALABRIA n. 4453/ 04/ 2018 depositata il 21/12/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO