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Sentenza — n. 14988/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; costs shared between parties under civil procedure rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14988/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal, which was accepted by the defendant. The underlying dispute involved a tax assessment for maritime concession fees where the plaintiff had previously lost an appeal. Since both parties concurred on the withdrawal, the Court ruled that the proceedings ended without a substantive judgment on the tax merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: A cassation appeal is extinguished upon the plaintiff's withdrawal, and the unified contribution fee does not apply in such cases.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal extinction of proceedings unified contribution fee tax assessment dispute imposta sulle imbarcazioni imposta sul tonnellaggio condono del dazio

Disposizioni normative citate

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Art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
1617/2015 depositata il 29/09/2015 dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l.
Art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198
176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
546/1992, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; -nullità della sentenza ai sensi dell’art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Va dato atto che non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v.
Art. 112 cod. proc. civ.
civ.; -nullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronunzia sui motivi di appello sub.
art. 112 cod. proc. civ
civ.; -nullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 156 cod. proc. civ
II nonché nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175
Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.28496/2015 R.G. proposto da : LIVORNO TERMINAL MARITTIMO AUTOSTRADE DEL MARE LTM SRL, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II N 18, presso lo studio dell’avvocato STUDIO GREZ ASSOCIATI (null) rappresentato e difeso dall'avvocato BASSANO PAOLO (BSSPLA53S24E625S) -ricorrente- contro REGIONE TOSCANA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato CECCHETTI MARCELLO (CCCMCL65E02H501Q) rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLETTI ARIANNA (PLTRNN74S48D612C), BORA LUCIA (BROLCU57M59B157V) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.

TRIB. REG. FIRENZE n. 1617/2015 depositata il 29/09/2015 dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 aprile 2023 dal Consigliere Fabio Di Pisa;

Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Fresa, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 1617/1/2015, depositata in data 29 settembre 2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva l'appello proposto dalla Regione Toscana avverso la sentenza n. 627/05/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con compensazione delle spese di lite. Il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni emesso dalla Regione Toscana, in conseguenza del mancato versamento dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime per l'anno di imposta 2006, da parte della società Livorno Terminal Marittimo- Autostrade del Mare s.r.l. titolare di una concessione rilasciata dall'Autorità Portuale di Livorno, imposta prevista dalla l. n. 281 del 1970 ed istituita in Toscana con la l.r. n. 2 del 1971.

La Commissione Tributaria Regionale, richiamati i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, riteneva configurati tutti i presupposti di imposta di cui alla l. n. 281 del 1970.

2. Avverso la predetta sentenza la società Livorno Terminal Marittimo- Autostrade del Mare s.r.l. proponeva tempestivo ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi: - violazione del combinato disposto di cui agli artt. 36 comma secondo, nn. 2 e 3, e 61 d.lgs. 546/1992, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; -nullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronunzia sui motivi di appello sub. I, IV, V, VI e VII e sulla riproposta eccezione di legittimità costituzionale, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; -nullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronunzia sul motivo di appello sub.

II nonché nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 cod. proc. civ. e del combinato disposto di cui agli artt. 36 comma secondo, n. 5, e 61 d.lgs. 546/1992 per contrasto fra motivazione e dispositivo, motivi rilevanti ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti circa la determinazione del canone di concessione demaniale con provvedimenti amministrativi che non incontrano massimi definiti per legge, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; -violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2 l. n. 281 del 1970, art. 1 l.r. n. 2 del 1971 e articolo unico L.R. 85/1995 e succ. modifiche nonché degli indirizzi applicativi del Ministero delle Finanze e del Ministero dei Trasporti anche in relazione agli artt. 3, 23 e 53 Cost., rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

3. La Regione Toscana resisteva con controricorso, successivamente depositando memoria.

4. Con atto notificato alla controricorrente in data 7 aprile 2011, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, rinuncia formalmente accettata in data 11 aprile 2023. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preso atto della regolare ed incondizionata rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente, notificata alla controricorrente e da quest'ultima accettata, va dichiarata l'estinzione del giudizio.

2. Le spese del presente giudizio devono essere compensate in ragione della concorde richiesta delle parti.

3. Va dato atto che non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica).

P.Q.M.

dichiara estinto il processo; dichiara integralmente compensate le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nel