Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14899/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14899/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14899/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 21635 del ruolo generale dell’anno 2018 proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta edifende; -ricorrente- Contro Daniele Perret in proprio e nella qualità di socio e liquidatore della MAG s.n.c. rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to Renzo Bernardini,con domicilio eletto presso lo studio del difensore, sito in Roma, ViaPaolo Emilio n. 28;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 100 c.p, art. 382 comma 3 c.p, art. 112 c.p; Ordinanza — n. 14899/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. la violazione dell’art. 100 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 1, comma 2, 19, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
detrazioni e rimborsi rimborso dell'IVA ricupero d'imposta indagine per frode iva ripresa dell'imposta sul valore aggiunto assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 100 c.p
la violazione dell’art. 100 c.p.c.
art. 382 comma 3 c.p
2440 del 1923 anche alla luce dell’art. 382, comma 3, c.p.c.
art. 112 c.p
la violazione dell’art. 112 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 21635 del ruolo generale dell’anno 2018 proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta edifende; -ricorrente- Contro Daniele Perret in proprio e nella qualità di socio e liquidatore della MAG s.n.c. rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to Renzo Bernardini,con domicilio eletto presso lo studio del difensore, sito in Roma, ViaPaolo Emilio n. 28;

Oggetto: tributi Iva rimborso - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 131/10/18 depositata in data 11.1.2018, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2023 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. Rilevato che -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di Daniele Perret in proprio e nella qualità di socio e liquidatore della MAG s.n.c. avverso la sentenza n. 4217/21/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto, in proprio e nella qualità , avverso il silenzio - rifiuto sull’istanza , presentata in data 8 agosto 2013,di rimborso del credito Iva di euro 6.840,00, riportato dalla società-cancellata dal registro delle imprese il 21 marzo 2002 - nella dichiarazione Iva 2003; -in punto di diritto, il giudice di appello ha osservato che era illegittimo il diniego di rimborso Iva atteso che,in caso di cessazione di attività, il contribuente – con la scelta espressa attraverso la compilazione del quadro RX del modello Unico - era legittimato a chiedere ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 633/72, nel termine prescrizionale decennale, il rimborso dell’imposta essendo impossibile recuperare l’eccedenza di Iva a credito emergente dalla dichiarazione annuale attraverso l’esercizio del diritto di detrazione nell’esercizio successivo; -resiste con controricorso Daniele Perret in proprio e nella qualità di socio e liquidatore della MAG s.n.c.; -il controricorrente ha depositato memoria;

Considerato che -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. la violazione dell’art. 100 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 1, comma 2, 19, comma 1, lett.

g) e 21 comma 2, del d.lgs. n. 546/92, 69, comma 6, del RD n. 2440 del 1923 anche alla luce dell’art. 382, comma 3, c.p.c. per non avere il giudice di appello -a fronte della dedotta mancata impugnazione da parte delcontribuente, nella qualità, del provvedimento di fermo amministrativo (allegato all’atto di gravame) del credito oggetto della domanda di rimborso, unitamente ad un diniego sostanziale della relativa pretesa – dichiara to improcedibile l’originaria domanda per sopravvenuta carenza di interesse; in particolare, ad avviso della ricorrente, sarebbe stato onere del contribuente, nella qualità, impugnare il provvedimento notificatogli in data 7 gennaio 2016 (successivamente alla chiusura del giudizio di primo grado)con il quale l’Ufficio sospendeva il rimborso in questione per l’esistenza di carichi pendenti e al contempo- nel richiedere documentazione integrativa (attestante l’indicazione del credito Iva richiesto a rimborso nel bilancio finale di liquidazione)- sostanzialmente rigettava la domanda stessa di rimborso; la mancata impugnazione da parte del contribuente del detto provvedimento avrebbe dovuto,quindi, comportare la pronuncia della CTR di improcedibilità del ricorso originario per carenza sopravvenuta di interesse; da qui la richiesta a codesta Corte del rilievo d’ufficio di tale difettodi interesse ai sensi dell’art. 382 comma 3 c.p.c. trattandosi di causa impeditiva della prosecuzione del processo; -il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione; -va premesso che la controversia in esame concerne l’impugnativa del silenzio- rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del credito Iva presentata nel 2013 da Daniele Perret in proprio e quale socio e liquidatore della cessata MAG snc, cancellata dal registro delle imprese in data 21 marzo 2002; -avverso il suddetto silenzio-rifiuto è stato proposto ricorso accolto dinanzi alla CTP con con decisione confermata dalla CTR avverso la quale è stato proposto dall’Agenzia ricorso per cassazione; - con il mezzo in esame, viene dedot ta l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'originario ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse con conseguente richiesta di annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., non essendo stato impugnato dal contribuente, nella qualità, il provvedimento - allegato all’atto di appello e riprodotto in ricorso (pag.5) - contenente oltre che il fermo amministrativo del credito di imposta anche un sostanziale rigetto espresso della domanda di rimborso attesa la formulata richiesta da parte dell’Amministrazione di integrazione di documentazione; -il tema non è inedito nel panorama della giurisprudenza di legittimità che ha già avuto modo di affrontare la questione del rapporto tra il provvedimento (anche costituito da un silenzio - rifiuto) avverso il quale si propone il ricorso giurisdizionale e quello successivamente assunto dall'Amministrazione in corso di causa.

A tale proposito la Corte ha affermato il principio per cui "in tema di contenzioso tributario, qualora l'Amministrazione interrompa, anche dopo il formarsi del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso del contribuente, la propria inerzia, notificando a quest'ultimo un provvedimento di rigetto, anche parziale, dalla data di tale notificazione inizia a decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione dell'atto esplicito di rigetto, ex artt. 19 e 21 del d.lgs. n.546 del 1992, dovendosi, pertanto, escludere che il contribuente possa proseguire la controversia già introdotta con l'impugnazione del silenzio rifiuto" (Cass. n. 25446/2021;

Cass. sez. 5, n. 9842 del 20 aprile 2018; in termini Cass. sez. 6 - 5, n. 12791del 6 giugno 2014 e n. 5065 del 13 marzo 2015; nello stesso senso, Cass. sez. 5, n. 26376 del 2018 sulla necessità dell’impugnazione del provvedimento di diniego che faccia seguito al silenzio- rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso); -potrebbe quindi essersi verificato che la sopravvenuta emissione del provvedimento asseritamente notificato al contribuente in data 7 gennaio 2016 -qualora si accerti la natura dello stesso, oltre che di fermo amministrativo del credito Iva, di sostanziale rigetto espresso della domanda originaria di rimborso, la completa identità dell'oggetto rispetto a quello di silenzio-rifiuto impugnato e se ne verifichi la rituale notifica alla contribuente - abbia determinato una sopravvenuta carenza di interesse del contribuente alla proposizione del ricorso originario;-tale verifica, implicando un accertamento di merito, è preclusa in questa sede nella quale la deduzione avente ad oggetto il presupposto dell’azione impugnatoria deve essere preso in considerazione a prescindere dalla sua rituale prospettazione nel grado di appello afferendo ad una condizione di ammissibilità del ricorso originario; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciare sul motivo di gravame con il quale l’Ufficio aveva dedotto l’omessa prova sulla spettanza del credito richiesto a rimborso e in particolare, della iscrizione dello stesso nel bilancio finale di liquidazione della società estintasi; - l’accoglimento del primo motivo nei termini sopra indicati comporta l’assorbimento del secondo; -in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo,con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, per il riesame della vicenda sui profili sopra evidenziati alla luce dei principi di diritto richiamati, nonché per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla