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Decreto — n. 14886/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to statutory time limits for appeal expiration. The court ruled the case extinguished because the statutory appeal period expired without a request to fix a hearing date, leaving costs on the party who advanced them. The court applied the Civil Procedure Code to declare the process extinguished as the appeal deadline passed without a request to fix a hearing date, leaving costs on the party who advanced them. The court ruled the case extinguished because the statutory appeal period expired without a request to fix a hearing date, leaving costs on the party who advanced them.

Numero d'incarto Decreto — n. 14886/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished following the expiration of the statutory appeal period. The lower court had noted that no party requested a hearing date under Article 391 of the Civil Procedure Code, and the insertion of the case in the official list confirmed the regular conclusion of the proceedings. Consequently, the court ruled the process extinguished with costs remaining on the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 c.p.c.; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The process is extinguished if the appeal period expires without a request to fix a hearing date, and costs remain on the party who advanced them.

Parole chiave

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extinction of process expiration of appeal period request to fix hearing allocation of costs Civil Procedure Code statutory time limits procedural extinction procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 c.p.c.
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3 c.p.c.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30838/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro RISTORAZIONE PARTENOPEA S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato PIGNATARO ALESSANDRO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campanian.6686/15/2021 depositata il 20/09/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO