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Decreto — n. 14882/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to lack of response to tax authority's list.

Numero d'incarto Decreto — n. 14882/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished because neither party requested a hearing within the statutory deadline. The tax authority submitted a list of cases for automatic closure under Article 5 of Law No. 130/2022, noting the absence of any objection. The court ruled that without a formal request to fix a hearing, the procedural requirements for continuation were not met, resulting in the case's termination.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 della legge n. 130/2022; Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile: When a case is included in the list for automatic extinction under the new tax law, the process terminates unless a party explicitly requests a hearing within the legal term.

Parole chiave

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procedural extinction tax authority list automatic closure failure to request hearing statutory deadline diritti del contribuente differimento dell'imposizione contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 della legge n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26419/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. contro BORREDON BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato BIFULCO ANGELO. avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. CAMPANIA n. 3232/ 48/ 2017 depositata il 07/04/2017. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL