Civil procedure case dismissed as extinguished due to lack of party request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing to declare the process ended. The tax agency argued that the case was definitively resolved without objection, while the taxpayer did not file an application for a hearing. The court ruled that without such a request, the process automatically terminated, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law No. 130 of 2022; Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure: The process is extinguished if neither party requests a hearing to declare extinction, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31296/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PUGLISI ANTONINO VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato PAJNO MASSIMO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. MESSINAn.4578/16/2021 depositata il 14/05/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma,