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Decreto — n. 14831/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 14831/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings under the new procedural law. The plaintiff challenged a decision where the tax authority listed the case as definitively resolved without a formal denial of the extinction request. The court ruled that the statutory conditions for automatic termination were met, leaving the case closed and costs on the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, para. 3 of the Civil Procedure Code: When a tax dispute is listed for extinction under the new procedural regime and no party requests a hearing, the proceedings terminate automatically, and the court declares the case extinguished.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic termination proceedings Law 130 2022 Civil Procedure Code procedural efficiency reform procedura giudiziaria tributaria tempestività tributaria assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, para. 3 of the Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24756/2020 R.G. proposto da : CASTELLUZZO GIOVANNI, rappresentato e difeso d a ll’avvocato DAGNINO ALESSANDRO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALEDI PALERMO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. SICILIA n. 7353/ 09/ 2019 de positata il 16/12/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO I