Court declares tax dispute extinguished due to lack of party request for hearing under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The plaintiff argued for a hearing to declare the extinction of the 'dilegittimità' proceedings, while the opposing party contended the process was already definitively concluded. The court ruled that without an explicit request, the procedural extinction stands, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law n. 130/2022; Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code: The extinction of a proceeding due to the expiration of the time limit for requesting a hearing remains effective absent a specific party request to fix a hearing date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12657/2022 R.G. proposto da : BETTARINI LISA, RISTORANTE DI TRAVALLE SNC DI BETTARINI LISA C., LASTRUCCI GIUSEPPINA, rappresentati e difesi dall'avvocato FERRARA GIUSEPPE, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. TOSCANA n. 1330/ 05/ 2021 depositata il 17/11/2021, pronunciat a con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi dilegittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL