Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to lack of response to tax authority's list entry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished after the tax authority formally notified the case to the list of pending litigation. The plaintiff failed to request a hearing within the statutory period following the notification, while the defendant argued the case was already resolved. The court ruled that the procedural silence triggered automatic extinction under the relevant tax law provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure: When a case is entered on the list of pending litigation and no party requests a hearing within the legal term, the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO Sul Ricorso Iscritto Al N. 5810/2021 R.G. Proposto Da: FIORDIPELLE SAS DI MUSTAFA ALI HOSSIN, MUSTAFA' ALI HOSSIN, TOPIA CATERINA, Rappresentati e di fesi Dall'avvocato Massara Iconio Contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato Avverso SENTENZA della Comm.Trib.Reg. CalabriaN.1579/01/2020 Depositata Il 15/07/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelleforme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL