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Ordinanza — n. 14715/2023 — snciv Generato dall'IA

Friendly settlement extinguishes civil appeal; court dismisses case with no unified contribution due to amicable composition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14715/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil appeal extinguished following a friendly settlement between the parties regarding a waste management concession dispute. Hotel La Biodola had withdrawn its appeal against the Regional Court of Livorno, which was accepted by the opposing party, Elbana Servizi Ambientali. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated under Article 391 of the Civil Procedure Code, exempting the appellant from the additional unified contribution fee.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: A friendly settlement extinguishing the proceedings precludes the application of the additional unified contribution fee, which is reserved for rejected appeals or inadmissibility declarations.

Parole chiave

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friendly settlement extinguishment of proceedings unified contribution fee amicable composition civil procedure code waste management concession appeal withdrawal rinuncia alla concessione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
art. 391 cod. proc. civ
in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12 novembre 2015, n. 23175
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25945/2015 R.G. proposto da : HOTEL BIODOLA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA GRAZIOLI 20, presso lo studio dell’avvocato ALBANESE GINAMMI LORENZO (LBNLNZ65A13H501A) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANASTASI SALVATORE (NSTSVT74B22C352Q), FALASCHI PAOLO EMILIO (FLSPML40B22I726I) -ricorrente- contro ELBANA SERVIZI AMBIENTALI ESA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato MARTONE MICHEL (MRTMHL74A08Z110B) rappresentato e difeso dall'avvocato BALDASSARRI MARCO (BLDMRC61E28G148L) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

LIVORNO n. 519/2015depositata il 24/03/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Rilevato che: 1.la s.r.l. Hotel La Biodola la spa Elbana Servizi Ambientali, concessionaria del servizio di gestione dei rifiuti per conto del Comune di Portoferraio (Livorno), sono pervenute ad una “composizione amichevole” della controversia relativa alla pretesa della Elbana Servizi Ambientali per TIA dell’anno 2007, relativa a porzione di arenile in concessione all’ Hotel La Biodola;

2. con istanza del 22.11.2019, la società, richiamato l’accordo, ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto avverso la decisione della CTR della Toscana in epigrafe, ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. La spa Elbana Servizi Ambientali, con atto in data 15.11.2019, ha accettato la rinuncia;

3. in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. con spese compensate come da specifica previsione del ricordato accordo di “composizione amichevole”;

4. non vi è luogo ad applicazione dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Come la Corte ha innumerevoli volte affermato, la norma, “che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (per tutte, Cass.12 novembre 2015, n. n.23175) PQM dichiara esti