Cassation court remands case to lower court to review tax appeal admissibility and merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and remanded the case for a new hearing. The Regional Tax Commission had dismissed the tax authority's appeal due to a missing postal receipt, while the authority argued the appeal was timely filed. The court found the procedural defect unaddressed and ordered the lower court to examine the full file regarding both admissibility and the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992; Art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992: When a postal receipt proving the timely filing of an appeal is missing from the case file, the appeal is inadmissible, and the court must remand the case to review the merits if the defect is not cured.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14941/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Fallimento Sirio 2000 s.r.l. , in persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentatoe difeso da ll’avvocato Giuseppe Sapienza , con indirizzo PEC giuseppe.sapienza@pec.ordineavvocaticatania.it, giusta procura speciale a margine del controricorso –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Sicilia – sezione staccata di Catania n. 5174 / 17 /1 5 , depositata il 15.12.2015.
Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all’udienza pubblica del 9.02.2023, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Oggetto: Tributi Accertamento Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, con le quali è stato chiesto l’accoglimento del ricorsoprincipale e l’assorbimento del ricorso incidentale; RILEVATO CHE La CTP di Catania accoglieva il ricorso propost o da l la Sirio 2000 s.r.l.avverso l’avviso di accertamento , per imposte dirette e IVA, per l’anno 2006, a seguito della ripresa a tassazione di costi indeducibili e di IVA considerata indetraibile, in relazione a fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR dellaSicilia – sezione staccata di Catania dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, con compensazione delle spese, in quanto non risultava agli atti la ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello,il cui deposito, entro trenta giorni dalla spedizione, funzionale a consentirela verifica della tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante e della tempestività dell’impugnazione , è previsto a pena di inammissibilità del gravame dall’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dall’art. 53 del d.lgs. cit., non potendo essere depositato successivamente.
Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato adue motivi. La contribuent e resiste va con controricorso e propone va ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, illustrati entrambi con memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.7, 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, e 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello, nonostante la regolare e tempestiva costituzione in giudizio dell’Ufficio appellante.
2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 112, 132, comma 2, lett.
d) co d. proc. civ. e 36, comma 2, lett.
d) del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sul merito dell’appello proposto dall’Ufficio, in relazione all’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio.
3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel disporre la compensazione delle spese di lite. Ciò premesso, la Corte ritiene necessario, ai fini del decidere, acquisire i fascicoli dei gradi di merito e, quindi, la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di acquisire i fascicoli