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Decreto — n. 14687/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares civil lawsuit extinguished due to procedural listing and lack of party response.

Numero d'incarto Decreto — n. 14687/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit between the Revenue Agency and Liscio Francesco extinguished. The lower court found that the case was properly listed for termination under Article 5 of Law No. 130/2022, with no party requesting a hearing. Consequently, the proceedings ended without a substantive judgment on the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code: When a case is listed for extinction under the specified law and no party requests a hearing, the proceedings are automatically extinguished.

Parole chiave

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procedural extinction listing for termination Revenue Agency Civil Procedure Code Law 130/2022 lack of response automatic dismissal tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code
5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8947/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro LISCIO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato MATTEUCCI ANTONIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Basilicata n. 524 /01/2018 depositata il 08/10/2018 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROC