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Ordinanza Interlocutoria — n. 14674/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on TARSU tax notices, allowing procedural stay due to pending debt payment plan.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14674/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court granted a procedural stay of the proceedings while the taxpayer sought a payment plan for the disputed tax debt. The taxpayer argued the tax notices were invalid due to a lack of formal appointment for the official who signed them. The court rejected this substantive claim but allowed the stay pending the outcome of the payment plan request.

Regesto Legislator

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Art. 115, 116 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The court may grant a stay of proceedings when a taxpayer requests a payment plan, even if the underlying claim regarding the official's authority remains unproven.

Parole chiave

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TARSU tax notices procedural stay payment plan request official appointment validity tax debt rateization motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative legittimazione del comune

Disposizioni normative citate

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Art. 74, d.lgs. n. 507 del 1993
CONSIDERATO CHE 1.Con il motivo si denuncia violazionee/o falsa applicazione dell’art. 74, d.lgs. n. 507 del 1993, dell’art.
Art. 1, comma 162, l. n. 296 del 2006
507 del 1993, dell’art. 1, comma 162, l. n. 296 del 2006, degli artt.
Artt. 115 e 116 cod.proc.civ.
296 del 2006, degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., in relazione all’art.
Art. 360, comma primo, n. 3 e n.5 c.p.c.
115 e 116 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14489/2019 R.G. proposto da: POSITANO IOLANDA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato AVENIA MARIO (VNAMRA52P05I234W). -ricorrente- contro COMUNE DI BARI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato CAIAFFA FABIO (CFFFBA65L13A662I), rappresentato e difeso dall'avvocato AMORUSO LUISA (MRSLSU66M41F923M). -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BARI n. 3165/2018 depositata il 30/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere ORONZO DE MASI. RITENUTO CHE Iolanda Positano impugnava gli avvisi di accertamento, notificati dal Comune di Bari, per omesso versamento della TARSU,con riferimento agli anni 2009, 2014, per un immobile di proprietà sito in Bari, Via Amendola n.

20. La ricorrent e deduce v a, tra l’altro, la nullità degli avvisi di accertamento per carenza di potere di rappresentanza dell'ente locale impositore del soggett o sottoscrittoree conseguentemente il di fett o di legittimazione del funzionario che liaveva sottoscritti. La Commissione Tributaria Provinciale di Bari , con sentenza n. 1427/2017 , respingeva ilricorso. La contribuente proponeva appelloe riproponeva , per quanto ancora d’interesse, l’insussistenza del potere rappresentativo del dott. Ficarelli , funzionari o che aveva sottoscritto gli avvisi , stante l’intervenuta decadenza dalla nomina del dirigente alla direzione dell a Ripartizione Tributi , essendo onere del Comune produrre in giudizio il provvedimento sindacale attestante la perdurante legittimazione alla data di emissione degli avvisi di accertamento impugnati.

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza n. 3165/2018, respingeva il gravame, rilevando che il dott. Ficarella aveva emesso gli avvisi impugnati quale funzionario responsabile del tributo , in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 2 marzo 2011, mai revocata o modificata da deliberazioni successive (ed anzi, come dimostrato dal Comune, il dottor Ficarella è stato successivamente designato quale funzionario responsabile anchedi altri tributi TARES; IMU; TARI e TASI) . Avverso tale pronuncia la contribuent e propon e ricorso per cassazione , svolgendo un unico articolato motivo.

Il Comune di Barisi è costituito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Con il motivo si denuncia violazionee/o falsa applicazione dell’art. 74, d.lgs. n. 507 del 1993, dell’art. 1, comma 162, l. n. 296 del 2006, degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n.5, per avere la CTR erroneamente valutato o del tutto omesso di valutare la documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente, considerato che la delibera della Giunta Comunale richiamata in sentenza evidenzia la mera designazione (non la nomina) del dott.

Ficarella quale responsabile del settore Tributi comunali e che tale indicazione non è sufficiente a fondare l’esercizio del potere impositivo essendo necessaria una successiva e formale nomina da parte del Sindaco . Assume, ancora, laricorrente che l’unico provvedimento di nomina prodott o in giudizio era pr i v o di efficacia in epoca ben anteriore alla notifica degli atti impugnati, s i a considerando i l termine t r iennale dell’incarico di direzione della Ripartizione Tributi, sia considerando la scadenza del mandato del Sindaco , tanto è vero che il nuovo Sindaco,nell’anno 2015 , aveva provveduto a conferire al dott.

Catanese l’incarico già del dott. Ficarella.

2. La contribuente, con memoria datata 4 maggio 2023,pervenuta in prossimità dell’adunanza camerale, ha chiesto il rinvio del giudizio , avendo presentato istanza di definizione agevolata con rateizzazione del debito tributario ed ottenuto dall’Agenzia delle Entrate la rateizzazione del pagamento di € 4.396,00 (importo complessivo rateizzato € 4.708,49, numerodelle rate 72 , prima rata in scadenza il 17/11/2018, l’ultima in scadenza il 17/11/2024).

3. La richiesta va accolta per quanto diseguito precisato.

4. L’odierna ricorrente non ha fornito elementi sufficienti per verificare la riferibilità della “rateizzazione”al rapporto tributario oggetto di causa (avvisi di accertamento TARSU varie annualità), non è stata prodotta la “istanza di definizione agevolata” di cui si discute , né risulta comprovato alcun versamento in relazione alle “rate” scadute. La documentazione versata in atti vain tal senso integrata. Così deciso in Roma, nella camera di