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Ordinanza Interlocutoria — n. 14672/2023 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax dispute proceedings to allow taxpayer to utilize the new simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14672/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court suspended the ongoing tax litigation between Beatrice Pedrelli and the Municipality of Naples regarding unpaid IMU taxes. The taxpayer requested to utilize the simplified settlement procedure introduced by Law 197/2022, which allows for a streamlined resolution of tax disputes. Consequently, the proceedings were remitted to a new docket to accommodate this alternative dispute resolution mechanism.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 of Law 197/2022; Art. 1, comma 200 of Law 197/2022: The court suspends tax proceedings upon the taxpayer's request to utilize the simplified settlement procedure, deferring the judgment until the deadline for the taxpayer to submit the settlement request and payment.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute suspension Law 197/2022 IMU tax declaration remission to new docket dichiarazione dei redditi dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 194 of Law 197/2022
in data 9 maggio 2023, la ricorrente ha chiesto di sospendere il presente procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186-205, della legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 1, comma 195 of Law 197/2022
in data 9 maggio 2023, la ricorrente ha chiesto di sospendere il presente procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186-205, della legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 1, comma 197 of Law 197/2022
in data 9 maggio 2023, la ricorrente ha chiesto di sospendere il presente procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186-205, della legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 1, comma 200 of Law 197/2022
in data 9 maggio 2023, la ricorrente ha chiesto di sospendere il presente procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186-205, della legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 1, comma 205 of Law 197/2022
in data 9 maggio 2023, la ricorrente ha chiesto di sospendere il presente procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186-205, della legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 8 of D.L. 19/06/1997, n. 218
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17412/2021 R.G. proposto da: PEDRELLI BEATRICE, elettivamente domiciliato in ROMA V.DEI GANDOLFI 6, presso lo studio dell’avvocato COCCO ILARIA (CCCLRI76L66F839F) rappresentato e difeso dall'avvocato MASTRANTUONO RAFFAELE (MSTRFL43L02F839E) -ricorrente- contro COMUNE NAPOLI, elettivamente domiciliato in roma degli appennini 46, presso lo studio dell’avvocato LEONE LUCA (LNELCU61M01H501M) rappresentato e difeso dagli avvocati FURNARI ANNA IVANA (FRNNVN72C45F158A), ANDREOTTOLA ANTONIO (NDRNTN72E22I163X) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA ENTRATE TERRITORIO (NAPOLI), elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 6361/2020 depositata il 17/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Rilevato che: 1.Pedrelli Beatrice ricorreva, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania aveva ritenuto che legittimamente il Comune di Napoli avesse sanzionato essa ricorrente per omessa presentazione della dichiarazione IMU degli anni 2012-2015 relativamente ad una data unità immobiliare, non essendo condivisibile la tesi difensiva per cui l’obbligo sarebbe stato adempiuto mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi, inclusiva di quelli relativi all’unitàimmobiliare de qua;

2. il Comune di Napoli e l’Agenzia delle Entrate resistevano con controricorso;

3. in data 9 maggio 2023, la ricorrente ha chiesto di sospendere il presente procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186-205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; considerato che:

1. secondo l’art. 1, comma 194, della citata legge n. 197/2022, come modificato dal d.l. 30 marzo 2023, n.34, “La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

E' esclusa la compensazione prevista dall'dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del30 settembre 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda”; ai sensi del successivo comma 195, “Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento.

Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato”; in base all’art.1, comma 197, della citata legge n. 197/2022: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”; secondo l’art. 1, comma 200, della citata legge 197/2022, modificato dal d.l. 34 del 2023 “L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il30 settembre 2024con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”. Ai sensi del comma 205 dell’art. 1 della l. 197/2022, infine “Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”;

2. il Comune di Napoli ha stabilito, con delibera consiliare del 22 marzo 2023, n. 14, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie in cui il medesimo comune è parte;

3. pertanto, vista la sopra ricordata istanza della contribuente, il collegio ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo; P.Q.M