Cassation court dismisses tax debt appeal regarding collection agency standing and notification defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the interim appeal filed by Progeco S.R.L. against Equitalia Nord S.P.A. regarding tax collection procedures. The lower court rejected claims that Equitalia lacked standing and that direct mail notification was invalid. The court upheld the lower court's decision based on the established legal framework for tax collection agencies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 Statuto Equitalia; Art. 26 DPR 602/1973: The collection agency possesses full legal standing to act in the name of the tax authority, and direct notification via registered mail remains valid despite procedural irregularities in the delivery receipt.
Parole chiave
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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28463/2014 R.G. proposto da : PROGECO S.R.L. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a dall’avv. Claudio Lucisano e dall’avv. M. Sonia Vulcano, in forza di procura a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliatapresso lo studio deimedesimi sit o in Roma alla via Crescenzio n. 91 ; –ricorrente – contro EQUITALIA NORD S.P.A. (già Equitalia Nomos s.p.a.) , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.
Maurizio Cimetti, dall’avv. Giuseppe Parente e dall’avv. Sante Ricci, in forza di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla via delle Quattro Fontane n. 161; -controricorrente– CARTELLA DI PAGAMENTOavverso la sentenza n. 586 / 3 8 /201 4 della Commissione tributaria regionale del Piemonte , pronunciata in data 30 settembre 201 3 e pubblicata in data16 aprile 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023dal consigliere dott. Federico Lume.
Rilevato che:
1. Progeco s.r.l. in liquidazione impugnava la cartella n. 110201000015819 38 relativa all’anno di imposta 2004 per Ires, Irap e Iva, formata a seguito di decisione della Commissione tributaria provinciale di Torino reiettiva dell’impugnazione contro l’avviso di accertamento n. R28030500454.
2. La Commissione tributaria provinciale di Torino rigettava il ricorso.
3. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l’appello del la soc ietà contribuente, condannandola al pagamento delle spese di lite, ritenendo infondati tutti i motivi di appello, attinenti alla inesistenza della notifica della cartellaperché avvenuta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, perché effettuata mediante messo notificatore, perché non ne era sottoscritta la relata, per omessa apposizione del sigillo e indicazione del registro cronologico; alla nullità della cartella , per la omessa indicazione dell’autorità cui proporre il ricorso giurisdizionale e del responsabile del procedimento; alla asserita violazione dell’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 edell’art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973;al governo delle spese di lite .
4. Contro tale decisione propone ricorso la società contribuente, affidandosi a cinquemotivi. Resiste con controricorso Equitalia Nord s.p.a. In corso di causa si sono costituiti, in luogo dell’avv. Alessio Foligno, nuovi procuratori per la società.La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 27aprile 2023. Considerato che:
1. Col primo motivo la ricorrente deduce «Violazione e mancata applicazione dell’art. 3 d.l.30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248; violazione e mancata applicazione dell’art. 11, comma secondo, d.lgs. 8 dicembre 1992, n. 546; violazione e mancata applicazione dell’art. 59, comma primo, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992; denunzia ai sensi dell’art. 62, d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», e lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.T.R. non ha colto il difetto di legittimazione formale e sostanziale in capo ad Equitalia Nord, che le competenze in tema di riscossione non potessero essere esercitate dalle singole società partecipate da Equitalia s.p.a. ma solo dalla capogruppo in forza dell’art. 22 dello Statuto di quest’ultima, e che la difesa non po tesse essere conferita a avvocati del libero foro.
Col secondo motivo deduce la violazione e mancata applicazione dell’art.26, primo comma, primo e secondo periodo , d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 112 cod. proc. civ., sotto il profilo dell’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ.,non potendo l’Agente della riscossione ricorrere alla notifica diretta tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Col terzo motivo il ricorrente deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 26,primo comma, secondo periodo, d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 148 cod. proc. civ., sotto il profilo degli artt. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., in relazione alla inesistenza della notifica per mancata indicazione della data di consegna della copia delle cartelle.
Col quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 7, d.l. n. 78 del 2009, dell’art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 480 cod. proc. civ., dell’art. 112 cod.proc. civ., sotto il profilo dell’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ., Col quinto motivo deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 112 cod. proc. civ., sotto il profilo dell’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.deducendo omessa pronuncia da parte della C.T.R.
2. La ricorrente ha depositato istanza di sospensione ex art 1 comma 190 della l. n. 197 del 2022; il giudizio vede come controparte il concessionario della riscossione. Occorre comunque rinviare a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il giudizio iscritto al n. 16106/2014, oggetto di sospensione.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo per trattazi