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Ordinanza Interlocutoria — n. 14668/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses Equitalia's appeal against tax tribunal's inadmissibility ruling due to procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14668/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed Equitalia Sud S.p.A.'s interlocutory appeal against a regional tax tribunal's decision declaring an appeal inadmissible. Equitalia argued the lower court erred in rejecting the appeal based on lack of proof for service, citing various civil procedure articles. The Court found that several grounds required reviewing the merits of the underlying case, necessitating a remand rather than a final dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 22, 53 d.lgs. 546/1992: When an appeal's inadmissibility relies on procedural defects like lack of service, the appellate court must verify if the appeal's nature itself requires examining the merits of the contested judgment before ruling on admissibility.

Parole chiave

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interlocutory appeal tax tribunal procedure inadmissibility ruling service of process remand for review civil procedure code equitalia collection corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 e n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente deduce   violazione, errata e falsa interpretazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 4 e n. 5 c.p.c. in relazione all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
Con il secondo motivo deduce   violazione, errata e falsa interpretazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. in relazione alla nullità del ricorso introduttivo.Col terzo motivo deduce violazione, errata e falsa interpretazione di norme di diritto in relazione all’art.
Art. 360, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c.
in relazione alla nullità del ricorso introduttivo.Col terzo motivo deduce violazione, errata e falsa interpretazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c. in relazione all’ammissibilità della domanda.
Art. 26 d.P.R. 602/73
4, deduce omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversa nonché errata e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. 602/73 in relazione all’art.
Art. 360 nn. 3, 4, 5 c.p.c.
5, deduce violazione delle norme sulla giurisdizione, errata e falsa interpretazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 nn. 3, 4, 5 c.p.c. in relazione alla posizione dell’Agente della Riscossione nel processo tributario.
Art. 360 nn. 3, 4,5 c.p.c.
602/73 in relazione all’art. 360 nn. 3, 4,5 c.p.c. alla inammissibilità del ricorso per regolare notifica delle cartelle e della iscrizione di ipoteca.
art. 26 d.P.R. 602/73
4, deduce omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversa nonché errata e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. 602/73 in relazione all’art.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14898/2014 R.G. proposto da : EQUITALIA SUD S.P.A. in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Ferdinando Caiazza, in forza di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso l’avv. Antonio Ingenito in Roma al viale delle Milizie n. 34; –ricorrente – contro PERAZZO MARINO -intimato– avverso la sentenza n. 783 / 12 /201 4 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, pronunciata in data 1 6 dicembre 2013 e pubblicata in data 27 gennaio 201 4, non notificata; IPOTECAudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023dal consigliere dott. Federico Lume. Rilevato che:

1. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, dichiarava inammissibile l’appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno reiettiva della sua impugnazione contro l’iscrizione ipotecaria n. 17107 e le presupposte cartelle di pagamento. In particolare, la C . T . R . evidenziava che l’appellante non aveva provato l’avvenuta notificazione dell’atto di appello mediante l’esibizione della ricevuta di ritorno e pertanto l’appello era inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 53 del d.lgs.n. 546 del 1992. 2 Contro tale decisione propone ricorso Equitalia Sud s.p.a. affidandosi a settemotivi.

E’ rimasto intimato Marino Perazzo, cui il ricorso è stato notificato sia in proprio che nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Palma. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 27aprile 2023, per la quale il pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Fulvio Troncone, ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce   violazione, errata e falsa interpretazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 4 e n. 5 c.p.c. in relazione all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Con il secondo motivo deduce   violazione, errata e falsa interpretazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. in relazione alla nullità del ricorso introduttivo.Col terzo motivo deduce violazione, errata e falsa interpretazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c. in relazione all’ammissibilità della domanda.

Col quarto motivo, rubricato nuovamente come n. 3, deduce omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia nonché errata e falsa applicazione dell’art.360, n. 3, 4 e 5 c.p.c. in relazione alla costituzione in giudizio da parte della Equitalia sud s.p.a.. Col quinto motivo, rubricato con il n. 4, deduce omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversa nonché errata e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. 602/73 in relazione all’art. 360 nn. 3, 4,5 c.p.c. alla inammissibilità del ricorso per regolare notifica delle cartelle e della iscrizione di ipoteca.

Col sesto motivo, rubricato al n. 5, deduce violazione delle norme sulla giurisdizione, errata e falsa interpretazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 nn. 3, 4, 5 c.p.c. in relazione alla posizione dell’Agente della Riscossione nel processo tributario. Col settimo motivo deduce   violazione delle norme sulla giurisdizione, errata e falsa interpretazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 nn. 3, 4,5 c.p.c. in relazione alla omessa vocatio in iusdei litisconsorti ed improcedibilità della domanda.

2. La natura processuale di alcuni dei motivi dedotti rende necessaria l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito.

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo disponendo l’acquisiz