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Ordinanza Interlocutoria — n. 14665/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court remands case to clarify simplified debt payment agreement compliance and evidence.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14665/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione remanded the case to a new docket, granting the taxpayer 60 days to provide clarifications and additional documentation. The taxpayer claimed adherence to a simplified debt definition under specific legislative provisions and had paid 15 of 18 agreed installments. The court ruled that judgment extinction requires proof of effective agreement completion and payment documentation, necessitating further evidence before final resolution.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 6 del d.l. n. 119/2018; The extinction of a tax judgment regarding simplified debt definitions is strictly conditioned upon the effective completion of the agreement and the production of documentary proof of payments within the same proceeding.

Parole chiave

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simplified debt definition tax payment agreement judgment extinction conditions installment payment proof remand to new docket contenzioso tributario autorità giudiziaria fiscale assoggettamento del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 6 del d.l. n. 119/2018, convertito in legge n. 136 del 2018
CONSIDERATO CHE 1.La contribuente ha allegato di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 3 del d.l.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 131/2018 R.G. proposto da: SADIP CARLO DI PROPERZIO SAS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato D'ANGELO QUIRINO (DNGQRN63T24G482N), e rappresentat a e difesa dall'avvocato BASILAVECCHIA MASSIMO (BSLMSM56B11G482C) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ABBRUZZO - SEZ.DIST.PESCARA n. 480/2017 depositata il 24/05/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. CONSIDERATO CHE 1.La contribuente ha allegato di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 3 del d.l. n.119/2018, convertito in legge n. 136 del 2018 relativamente al debito derivante dall’avviso di liquidazione oggetto del presente giudizio e di aver pagato 15 delle 18 rate concordate (come, peraltro,si evince dalla documentazione in atti) .

2. Il presente giudizio deve, quindi, essere rinviato a nuovo ruolo, tenuto conto che, ai sensi del comma 6 del citato art. 3, “L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati”.

3. Si ritiene, però, necessario assegnare alla ricorrente termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per precisazioni ed integrazioni (in particolare per precisare e documentare, in modo più chiaro, l’atto a cui si riferisce l’istanza di definizione agevolata e tutti i giudizi ad esso collegati, cui la ricorrente deve rinunciare, e per la prova degli ulteriori pagamenti).

4. In definitiva, il ricorso deve essere rinviato a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrente termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per fornire precisazioni e produrre ulteriore documentazione.

P.Q.M.

La Corte: rinvia a nuovo ruolo,assegnando alla ricorrente termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per fornire le precisazioni richieste e produrre ulteriore documentazione. Così deciso in