Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14663/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismisses appeal as moot due to taxpayer's acceptance of new 2022 tax amnesty legislation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14663/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal moot because the taxpayer voluntarily accepted the new tax amnesty legislation. The taxpayer submitted proof of payment and the tax authority did not object to the simplified settlement procedure. Consequently, the court ruled that the dispute was extinguished without a merits examination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5 della legge n. 130 del 2022; Art. 360, c.p.c.: The court declares the litigation extinguished when a taxpayer accepts the new tax amnesty legislation, rendering the subject matter of the dispute non-existent.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax amnesty legislation cessation of subject matter mootness in tax litigation simplified tax settlement extinguishment of proceedings variazione del reddito valutazione del reddito deduzione dal reddito computabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 della legge n. 130 del 2022
Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il suo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560
L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass.
Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485
19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass.
Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140
25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass.
Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400
10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Varoli Maurizio, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti Piero Bennasciutti del Foro diBologna, e Gianluca Benedetti, che hanno indicato recapito PEC, avendo il controricorrente dichiarato domicilio presso lo studio del secondo difensore, alla via Giacomo Barzellotti n. 5 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1365, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 24.2.2020, e pubblicata il 25.11.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 13.4.2023, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Oggetto: Accertamento sintetico del reddito - C.d. Redditometro- Art. 5 , l. n. 130 del 2022 - Cessazione della materia del contendere. Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a Varoli Maurizio l’avviso di accertamento n. THB01DC1295/2013, relativo all’anno d’imposta 2008, mediante il quale l’Ente impositore applicando le regole dell’accertamento sintetico, c.d redditometro, contestava, ai fini Irpef, il conseguimento del reddito di Euro 66.751,00, essendo stato dichiarato dal contribuente un reddito pari ad Euro 28.693,00 (ric., p. 4 s.).

2. Maurizio Varoli presentava ricorso innanzi alla CTP di Bologna per domandare l’annullamento dell’atto impositivo. In particolare, il contribuente lamentava il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, perché basato su presunzioni semplici allegate dall’Amministrazione finanziaria ed adeguatamente contrastate, e criticava pure l’errataapplicazione dei coefficienti moltiplicatori sui beni indice, che non sarebbero stati aggiornati in base alle modifiche intervenute con il dl n. 78 del 2010. La CTP con sentenza n. 1425 del 23.12.2015 accoglieva il ricorso proposto dal Varoli e compensava le spese di lite, vertendo il giudizio su questione interpretativa.

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, proponeva appello l’Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, che rigettava l’impugnativa e confermava la decisione assunta dal giudice di primo grado.

4. La pronuncia del giudice dell’appello è stata impugnata con ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, che si è affidata ad un motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso il contribuente. 4.1. Varoli Maurizio ha quindi depositato memoria, domandando dichiararsi la cessazione della materia del contendere in conseguenza dell’adesione a normativa condonistica. Ragioni della decisione 1. Con il suo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del Dpr n. 600 del 1973, nonché degli artt. 2697 e 2728 cod. civ., per non avere il giudice dell’appello assicurato corretta applicazione delle regole legali che disciplinano l’accertamento sintetico.

2. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito del motivo di ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria. Occorre infatti rilevare che il controricorrente Maurizio Varoli ha prodotto documentazione ed ha domandato a questa Corte di pronunciare la cessazione della materia del contendere, avendo aderito a disciplina di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, in relazione all’avviso di accertamento per cui è causa, recante n. n. THB01DC1295/2013. 2.1. Maurizio Varoli ha pertanto prodotto la domanda di accesso alla normativa beneficiale, ricevuta dall’Ente impositore il 16.1.2023, e la quietanza attestante il versamento, in data 10.1.2023, delle somme dovute. 2.2. L’Agenzia delle Entrate non ha comunicato alcun diniego alla definizione agevolata, e non ha domandato procedersi alla trattazione del giudizio.

3. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022.

4. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 4.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). Peraltro la parte ricorrente, in questo giudizio, è l’Amministrazione finanziaria, che non è comunque tenuta al versamento del c.d. doppio contributo. La Corte,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio introdotto dall’Agenzia delle Entrate, avendo il contribuente Varoli Maurizio aderito alla normativa beneficiale di cui all’art. 5, della legge n. 130 del 2022, e dichiara cessata la materia del