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Ordinanza — n. 14662/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment due to settlement via simplified procedure extinguishing the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14662/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceeding extinguished because the underlying tax dispute was resolved through a simplified settlement procedure. The appellant, Milan Municipality, argued for cassation regarding the calculation of the ICI tax, while the respondent, Sempione Residence, had already accepted the simplified procedure and paid the assessed amount. Consequently, the court ruled that the loss of subject matter and lack of interest in a merits decision necessitated the termination of the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119; In the event of a simplified settlement procedure acceptance, the proceeding is extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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simplified settlement procedure extinguishment of proceedings cessation of subject matter ICI tax assessment lack of interest in litigation pigione del locatario costi d'alloggio arretrati di locazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119
in ragione della dichiarazione di estinzione del procedimento per sopravvenienza della definizione agevolata, le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
con il primo motivo parte ricorrente deduce , ex art. 360, pri mo comma, n.
Art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
733).; 4.1.la natura della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
art. 2909 cod. civ
504/92, nonché dell’art. 2909 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721
Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13007/2019 R.G. proposto da : COMUNE MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato LEPORE GIUSEPPE (LPRGPP65B14H501X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TAVANO ANNA (TVNNNA69P42F205R), MARINELLI IRMA (MRNRMI60C48F839H), MERONI RUGGERO (MRNRGR54L08I709I), SILVIA DONATELLA (SLVDTL67L41I441I), MANDARANO ANTONELLO(MNDNNL65H15E919Y) -ricorrente- contro SEMPIONE RESIDENCE SRL -intimato- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. MILANO n. 4392/2018 depositata il18/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023dal Consigliere FABIO DI PISA RILEVATO CHE 1. la Commissione Tributaria R egionale del la Lombardia, con la sentenza n. n.4392/2018depositata il 12/09/2018 e non notificata, confermava la sentenza di primogrado in forza della quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Sempione Residence s.r.l. avverso gli avvisi di accertamento emessi dal comune di Milano aventi ad oggetto ICI anni 2010 e 2011, rideterminando la base imponibile in euro 1.396.944,96;

2. il Comune di Milano proponericorso per cassazione affidato a due motivi;

3. la Sempione Residence s.r.l. è rimasta intimata CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo parte ricorrente deduce , ex art. 360, pri mo comma, n. 3 cod. proc. civ,violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, lett.a) e b) , art. 5, comma 4, d.lgs. n. 504/92, nonché dell’art. 2909 cod. civ., non avendo i giudici di appello considerato che, in ragione della mancata impugnazionead opera della società contribuente, si era formato il giudicato interno in ordine al fatto che l’ ICI doveva essere calcolata sulla base del valore dell’ area fabbricabile e non già sulla base della rendita catastale dell’ edificio demolito e risultando,comunque, violata la normativa in materia di ICI posto che l’ avviso di accertamento de quo era conforme al disposto di cui all’ art. 5, comma 6, d.lgs. 504/1992;

2. con il secondo motivo lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ,violazione e falsa applicazione degli artt. 5, commi 5, 6 e 10,d.lgs. n. 504/92, artt. 52 e 59, comma 1, lett.

g) d.lgs. n. 446/97 nonché 115 e 116 cod. proc. civ., non avendo i giudici di appello accertato la congruità del valore stabilito in relazione alle specifiche allegazioni delle parti; 3.il Comune ricorrente ha depositato memoria in data 3 aprile 2023 con la quale ha richiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, in ragione della definizione agevolata ai sensi dall’art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136; 3.1. da lla documentazione prodotta emerge, in effetti, che la Sempione Residence s.r.l.

è stata ammessa alla procedura di definizione agevolata in questione, - come da domanda accettata dall’ ente impositore- ed ha provveduto al conseguente versamento dell’importo stabilito; 3.3. in assenza di rigetto della istanza di definizione agevolata non resta, dunque, che dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721);

4. in ragione della dichiarazione di estinzione del procedimento per sopravvenienza della definizione agevolata, le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018 (cfr., tra le tante, Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733).; 4.1.la natura della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:

Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone in via definitiva le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consig