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Decreto — n. 14655/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14655/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14655/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO Nel giudizio n.r.g. 13162/2022 promosso da SERRA FRANCESCA, elettivamente domiciliata in Centola Via Rosario snc, presso lo studio dell’avvocato NATALE RICCARDO (NTLRCR64D24C470I) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 8330/2021 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Campania-sez. staccata di Salerno Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14655/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 13162/2022 promosso da SERRA FRANCESCA, elettivamente domiciliata in Centola Via Rosario snc, presso lo studio dell’avvocato NATALE RICCARDO (NTLRCR64D24C470I) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 8330/2021 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Campania-sez. staccata di Salerno Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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legittimazione per agire in via esecutiva spese di esecuzione titolo esecutivo per i crediti non contestati anticipo delle spese prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
staccata di Salerno Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO Nel giudizio n.r.g. 13162/2022 promosso da SERRA FRANCESCA, elettivamente domiciliata in Centola Via Rosario snc, presso lo studio dell’avvocato NATALE RICCARDO (NTLRCR64D24C470I) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 8330/2021 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Campania-sez. staccata di Salerno Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.900,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 22/