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Ordinanza — n. 14654/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax assessment, ruling that railway constraints do not eliminate building value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14654/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the first ground of appeal while rejecting the others, ordering the annulment of the regional tax commission's decision and remittal to the second-instance court. The appellant argued that the tax authority incorrectly assessed the land's value by ignoring specific urban planning constraints related to the high-speed railway line. The court held that the existence of a destination constraint for public utility does not equate to a total loss of building value, thereby overturning the lower court's conclusion that the area was entirely devoid of venal value.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; The existence of a destination constraint for public utility does not equate to a total loss of building value, and the tax authority must consider the specific potentiality of the area rather than assuming absolute inedificability.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment appeal building value determination urban planning constraints railway destination constraint venal value assessment Cassation remittal public utility land bando di espropriazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, num.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, num.
Art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 5 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 2 d.lgs.504/1992

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 14764 del 2015
Cass. n. 11654 del 2015
Generato dall'IA

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9092/2017R.G. proposto da Comune di Bologna, in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Zanasi del Foro di Modena, con domicilio eletto in Roma, via Monte Zebio , n. 37 , presso lo studio dell’Avv. Cecilia Furitano; –ricorrente – contro Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legalerappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Bonichi , con domicilio eletto in Roma, via Po, n.28 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria dell’Emilia-Romagnan. 298 /2/17, depositata il 23 gennaio 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2023 dal Consigliere Stefania Billi RITENUTO CHE Oggetto:

Ici - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avvisodi accertamento (n. 558347/1999) emesso dal Comune di Bologna (d’ora in poi ricorrente) nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (d’ora in poi controricorrente) per infedele dichiarazione e omesso versamento Icirelativamente all’anno1999; - i terreni di proprietà della controricorrente risultavano inseriti nel piano regolatore generale, ma successivamenteerano stati sottoposti a vincolo per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità,consistente nella linea ferroviaria ad alta velocità; - il ricorrente aveva accertato la maggiore i mposta ritenendo le aree edificabili e prendendo come base per il calcolo il corrispettivo pagato dalla ricorrente ai vecchi proprietari a titolo di giusta indennità dell'esproprio; - l a CTP aveva accolto i ricorsi introduttivi del giudizio sul presupposto della finalità di pubblica utilità dell'area destinata al transito della linea ferroviaria e della carenza del requisito di edificabilità; - l a CTR aveva confermato le sentenze di primo grado , ritenendo trattarsi di area edificabile, ma non utilizzabile allo scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici vigenti; - l a Corte di Cassazione ( sent. n . 1 476 4 del 2015) , accogliendo il ricorso,aveva rinviato al giudice del merito sul presupposto che:

a) la sentenza a veva omesso la pronuncia in ordine al valore dell'area oggetto dell'avviso di accertamento;

b) il valore venale di un'area edificabile deve essere desunto dalla qualificazione dell'area attribuita nel piano regolatore generale, tenendo in debito conto il sopravvenuto vincolo di inedificabilità e la maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie e la possibile incidenza di ulteriori oneri di urbanizzazione;- r iassunto l'appello dall ’ originaria ricorrente , odierna controricorrente,la CTR ha confermato la sentenza appellata e annullato l’avviso impugnat o affermando che: • l a Suprema Corte si era già pronunciata in riferimento al valore venale da attribuire ad un'area similare per l'anno 2001(Cass. n. 11654 del 2015) confermando le pronunce di merito e aveva ritenuto che tali aree fossero prive del valore di valore edificatorio, in quanto l'astratta destinazione edificatoria è stata espressamente annullata dal successivo provvedimento amministrativo approvato dal comune;

• i l vincolo dell'area ad un'opera di pubblica utilità integra oggettivamente la negazione di una possibile edificabilità della suddetta area «a meno di un'ulteriore intervento amministrativo che ne cambi la destinazione e/o il vincolo..»; • l 'area oggetto dell'avviso non può ave re un valore venale «cioè un valore scaturente da una libera contrattazione di compravendita, in quanto il suo stato di fatto e di diritto fa venire meno la possibilità di trovare un compratore disponibile»; - i l ricorrente propone ricorso fondato su cinque motivi , la controricorrente si costituisce con controricorso e deposita istanza di discussione orale.

CONSIDERATO CHE 1. Deve preliminarmente essere rigettata l’istanza di discussione orale rigetto presentata dalla controricorrente, in quanto la controversia non solleva questioni di rilevanza nomofilattica. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. c iv . la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c od. p roc . c iv . Si duole che la sentenza impugnata non si sia uniformata a quanto stabilito nella sentenza rescindente la quale ha richiesto al giudice del rinvio una pronuncia sull'effettivo valore venale dell'area.

La sentenza ha affermato che le aree sono «prive» di valore venale, ma,ad avviso del ricorrente, la stessa non doveva decidere sulla sussistenza del valore venale, dovendo solamente procedere alla sua determinazione . La motivazione risulta, ad avviso del ricorrente,poi fondata su un precedente della Corte di Cassazione (Cass. n . 11654 del 2015)da considerarsi ad errato. Si contesta che il giudice del rinvio abbia omesso di verificare la natura,l'estensione, le caratteristiche e le conseguenze del vincolo di inedificabilità, limitandosi a d af fermare che l’esistenza di unvincolo di inedificabilità, priva di valore l’area .

Sotto un altro profilo evidenzia che il valore attribuito a tale area dal comune , dell'importo di € 420,07 , rendeva già evidente che era stato tenuto in considerazione il vincolo, mentre la sentenza impugnata ha fondato il proprio giudizio riferendosi agli esiti di un giudizio relativo ad altre aree e ad altre annualità e ad altri valori. 1.1. Il motivo è fondato. L a sentenza rescindente (Cass. n . 14765 del 2015) h a stabilito « la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di secondo grado affinché valuti con congrua motivazione la corretta determinazione del valore dell'area da parte del comune in base al quale parametrare l'imposta ICI sulla base dei valori venali in comune commercio e tenuto conto del sopravvenuto vincolo di inedificabilità».

Il giudice del rinvio ha chiarito che la specifica destinazione dell'area e la sua inclusione nel piano regolatore generale come «zona destinata a servizi pubblici o di interesse pubblico» incide senz'altro nella determinazione del valore venale dell'immobile di cui dovrà tenersi conto parametrando alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ma non esclude il carattere oggettivo di area edificabile secondo lo strumento urbanistico generale e l'appartenenza alla predetta categoria in base all'art. 2 d.lgs.504/1992. Tale inclusione incide piuttosto nella determinazione del valore venale dell'immobile, che dovrà essere parametrato alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie.

Posto, infatti, che l'edificabilità di un'area dipende dalla sua inclusione come tale nel PRG, condizione necessaria e sufficiente per la sua assoggettabilità all'ICI, i vincoli di inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva, devono tenersi distinti dai vincoli di destinazione per la realizzazione della lineaferroviaria che non fanno venir meno la originaria natura edificabile dell'area secondo il Piano Regolatore Generale. La sentenza impugnata ha affermato, invece, che «seppure in astratto l'area oggetto dell'avviso impugnato sia da considerarsi edificabile, però, nei fatti, il successivo vincolo dell'area ad un'opera di pubblica utilità integra oggettivamente la negazione di una possibile edificabilità della suddetta area…» e ancora «l'area oggetto dell'avviso, gravata dal vincolo di inedificabilità per pubblica utilità, non può nei fatti avere un valore venale, cioè un valore scaturente da una libera contrattazione di compravendita, in quanto il suo stato di fatto e di diritto fa venir meno la possibilità di trovare un compratore disponibile».

Negando ogni valore alle aree in oggetto la sentenza impugnata ha disatteso le indicazioni del giudice del rinvio, che, riportandosi ad un orientamento di legittimità consolidato, ha affermato che la semplice inclusione dei terreni nel Piano regolatore generale comporta la loro edificabilità e ciò costituisce condizione necessaria e sufficiente per la sua assoggettabilità all'ICI. La sussistenza di un vincolo di edificabilità, ad avviso del giudice del rinvio, infatti, pur non avendo inciso sulla natura edificabile originaria del terreno, così come qualificato in base allo strumento urbanistico generale, ha sicuramente inciso sulla determinazione del valore venale in comune commercio dell'area in questione, valore che comunque sussiste.

Il ricorrente in proposito ha precisato che la variante urbanistica dallo stesso approvata ha comportato l’inclusione delle aree in oggetto della zona M, sottozona MF ferroviaria, che il Piano regolatore generale qualifica espressamente come edificabile. In tali zone sono consentite trasformazioni edilizie, sulla base di quanto disposto dalle Note tecniche di attuazione (artt. 13 e 16, doc. n. 2 e 3 allegati al ricorso).

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., l'omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112, cod. proc. civ. Avendo affermato che le aree sono prive di valore venale, la sentenza, ad avviso del ricorrente, ha fornito solo un'apparente risposta a quanto richiesto dalla Suprema Corte. 2.1. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha fornito una motivazione in ordine al valore delle aree, come sopra riportata per esteso, e la circostanza che abbia concluso nel senso che le stesse siano prive di valore commerciale non equivale ad una omessa pronuncia.

3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che le aree oggetto del giudizio non erano gravate da un vincolo di inedificabilità assoluta, ma da vincolo di destinazione per la realizzazione della linea ferroviaria. Ci si duole che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto delle indicazioni della sentenza rescindente la quale aveva chiaramente specificato che «i vincoli di inedificabilità assoluta stabiliti in via generale e preventiva devono tenersi distinti dai vincoli di destinazione per la realizzazione della linea ferroviaria che non fanno venire meno l'originaria natura edificabile dell'area secondo il piano regolatore generale».

In proposito il ricorrente precisa che la variante urbanistica approvata, con la quale le aree sono state destinate alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, ha comportato l'inclusione delle stesse nella zona M, sottozona MF ferroviaria, che il piano regolatore generale qualifica espressamente come edificabile.

4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma,num. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Si censura che la sentenza impugnata, affermando che il vincolo per destinazione alla linea ferroviaria rende le aree in oggetto completamente prive di qualsiasi valore venale, si è posta in contrasto, non solo, con l'indicazione del giudice del rinvio, ma anche con un consolidato orientamento di legittimità violando le norme sopra citate.

5. Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Evidenzia, in particolare, che dalla stessa perizia posta base del giudizio di rinvio risulta che le aree sono gravate da un mero vincolo di destinazione e non da un vincolo di inedificabilità e che quindi si tratta di aree fabbricabili. Evidenzia anche che l'elaborato peritale della controricorrente riconosce che alcune aree sono interamente soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, mentre altre no, e che in alcune aree la possibilità di edificazione è negata da vincoli ambientali. Ci si duole, pertanto, che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto delle sensibili differenze tra le aree oggetto del giudizio in ordine alle relative possibilità edificatorie e che l'accertamento doveva essere condotto sulle aree oggetto del giudizio e non in astratto con riferimento ad aree ritenute similari.

6. I motivi terzo, quarto e quinto restano assorbiti, stante l’accoglimento del primo motivo. Da quanto esposto segue l’accoglimento del ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, ass