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Decreto — n. 14646/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14646/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14646/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13133/2022 R.G. proposto da: MANNI ALBERTO, elettivamente domiciliato in Savona, Corso Italia n. 20/1, presso lo studio dell’avvocato SANNA GIOVANNI PIETRO (SNNGNN69A02I480K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legal e rappresentante, domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 856/2021 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Liguria Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14646/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 13133/2022 R.G. proposto da: MANNI ALBERTO, elettivamente domiciliato in Savona, Corso Italia n. 20/1, presso lo studio dell’avvocato SANNA GIOVANNI PIETRO (SNNGNN69A02I480K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legal e rappresentante, domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 856/2021 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Liguria Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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rimborso delle spese spese di esecuzione spese di gratuito patrocinio indennità di patrocinio spese susseguenti spese legate all'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
856/2021 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Liguria Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13133/2022 R.G. proposto da: MANNI ALBERTO, elettivamente domiciliato in Savona, Corso Italia n. 20/1, presso lo studio dell’avvocato SANNA GIOVANNI PIETRO (SNNGNN69A02I480K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legal e rappresentante, domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 856/2021 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Liguria Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €1.650,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 2