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Ordinanza — n. 14642/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed by withdrawal; parties settled; court declares procedure extinct with cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14642/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct due to the appellant's formal withdrawal, which was accepted by the respondent. The underlying dispute involved a tax assessment for waste management fees regarding beach areas in Portoferraio, where the lower courts had rejected the hotel's claims. Since the parties reached a settlement agreement before the hearing, the court ruled that the procedure must end with the mutual compensation of legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2; Art. 390, comma 3; Art. 391, comma 4 of the Civil Procedure Code: A cassation appeal withdrawn before the chamber hearing, accepted by the opposing party, extinguishes the proceedings with cost compensation.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal settlement agreement extinction of proceedings compensation of costs waste management fees tassa sui rifiuti tassa per l'utilizzazione di istituti pubblici tassa di soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 390, second comma, cod. proc. civ.
La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod.
Art. 390, third comma, cod. proc. civ.
La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod.
Art. 391, fourth comma, cod. proc. civ.
Pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese processuali, in conformità all’accordo raggiunto tra le parti (art. 391, quarto comma, cod.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25944/2015 R.G. proposto da: HOTEL BIODOLA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DI VILLA GRAZIOLI 20, presso lo studio dell’avvocato ALBANESE GINAMMI LORENZO (LBNLNZ65A13H501A) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANASTASI SALVATORE (NSTSVT74B22C352Q), FALASCHI PAOLO EMILIO (FLSPML40B22I726I). -ricorrente- contro ELBANA SERVIZI AMBIENTALI ESA SPA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato MARTONE MICHEL (MRTMHL74A08Z110B), rappresentato e difeso dall'avvocato BALDASSARRI MARCO (BLDMRC61E28G148L). -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

LIVORNO n. 520/2015 depositata il 24/03/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere ORONZO DE MASI. RITENUTO CHE La società HOTEL BIODOLA impugnava l’avviso di accertamento con il quale ELBANA SERVIZI AMBIENTALI ESA , gestore del servizio rifiuti per conto del Comune di Portoferraio, a veva chiesto il pagament o di € 7.418,59 a titolo di TIA e sanzioni per l’anno 2007, in relazione a tre aree demaniali,in concessione a Hotel Heremitage s.p.a. ed in affitto a H otel B o dola s.r.l.. L’adita CTP di Livorno rigettava il ricorso della contribuente sul rilievo, tra l’altro, che il tributo era dovuto in quanto le aree in questione non costituivano pertinenza dell’albergo ed erano accessibili ad una moltitudine di clienti.

La decisione venivasuccessivamente confermata dalla CTR della Toscana che,con la sopra indicata sentenza, respingeva il gravame proposto d a lla società HOTEL BIODOLA. Ricorre la soccombente per la cassazione della sentenza di appello con ricorso affidato a nove motivi, cui resiste con controric orso ELBANA SERVIZI AMBIENTALI ESA. Sono state depositate memorie. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo la contribuente deduce , in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5 , cod. proc. civ., la violazione dell’art. 31 del Regolamento del Comune di Portoferraio per l’applicazione della tariffa TIA e degli artt. 8, l. n. 212 del 2000 2 2935 cod. civ., nonché la maturazione del termine prescrizionale triennale e l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, stante la mancata presentazione d ella comunicazione di occupazione delle aree dicui all’art. 21 del predetto Regolamento e l’inerzia del gestore del servizio rifiuti.

Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2948, n. 4, 2935 e 2943 cod. civ., la mancata tempestiva interruzione della prescrizione, l’omesso esame di un fatto decisivo, tenuto conto della effettuata notificazionea mezzo del servizio postalee della non applicabilità, nel caso di specie, del correlato principio della “scissione degli effetti”. Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazionedegli artt. 1 e 3, l. n. 212 del 2000, l’omesso esame di un fatto decisivo, tenuto conto del principio di irretroattività della norma tributaria e, quindi, dell’applicabilità della deliberata tariffa TIA 2007 soltanto a partire dall’anno 2008.

Con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 49, comma 3, d.lgs. n. 22 del 1997 e 115 cod. proc. civ., l’esclusione dalla tassabilità delle aree accessorie o pertinenziali, l’omesso esame di un fatto decisivo, tenuto contodella inidoneità di arenile, scogliera, stradello e tubazioni a produrre rifiuti, circostanz a desumibiledalla comune esperienza . Con il quinto motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 175 Trattato CE, 15 lett.

a) Direttiva CE 442/1975, oggi 12/2006, 115 cod. proc. civ., e del principio “chi inquina paga”, la mancata riduzione della tariffa per il periodo di chiusura stagionalee l’omesso esame di un fatto decisivo, tenuto conto della non utilizz o delle aree nel periodo invernale. Con il sesto motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 15 lett.

a) Direttiva CE 442/1975, oggi 12/2006, 115 cod. proc. civ., stante l’equiparazione delle aree scoperte a quelle copertee l’omesso esame di un fatto decisivo, tenuto conto della presenza in arenile dei soli ombrelloni. Con il settimo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 15, Par. 1,Direttiva CE 442/1975, oggi 12/2006, 3, comma 1, e 4, comma 5, lett. b), Dir. n. 2006/112/CE , l’inapplicabilità dell’IVA alla TIA e l’omesso esame di un fatto decisivo, tenuto conto della natura tributaria.

Con l’ottavo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2 1 e 2 5 Regolamento TIA, la prescrizione delle sanzioni amministrative e l’omesso esame di un fatto decisivo, tenuto conto dell’inizio dell’occupazione delle aree prima della entrata in vigore del predetto Regolamento. Con il nono motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt.m1, l.n.689 del 1993 e del principio di legalità delle sanzioni amministrative e l’omesso esame di un fatto decisivo, tenuto conto del principio che nessuno può essere assoggettato a sanzione amministrativa se non in forza di una leggee che l’art. 76, d.lgs. n. 507 del 1993 dettato per la TARSU,non era più in vigore alla data di emissione d ell’impugnato avviso diaccertamento.

In corso di causa, a seguito di transazione della controversia, la società ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dalla controricorrente. La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.). Pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese processuali, in conformità all’accordo raggiunto tra le parti (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.).

Il tenore della pronunzia, che è di estinz ione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione,

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso e compensa le spese giudiziali. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 18maggio 2023. IL PRESIDENTE (