Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14637/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal against tax assessment, ruling notification valid without signature delegation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14637/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione quashed the Regional Tax Commission's dismissal of Ethos Immobiliare's appeal against a tax assessment notice. The taxpayer argued the notice was invalid due to lack of a signature delegation, while the tax authority contended the document was properly served and legally sufficient. The court held that the absence of a specific delegation did not invalidate the notice, allowing the taxpayer's original claim to proceed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 60 DPR 600/1973; Art. 56 DPR 633/1972; Art. 148, 149 c.p.c.: The tax authority's assessment notice remains valid and effective even if the taxpayer fails to produce a specific signature delegation, as the burden of proving the act's existence lies with the administration.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment notice validity signature delegation requirement burden of proof administration notification service postal tax appeal cassation rettifica del valore valore venale dell'immobile ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Con il primo motivo di ricorso Ethos lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art.
Art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
600, dell’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli artt.
Artt. 148 e 149 cod. proc. civ.
633 e degli artt. 148 e 149 cod. proc. civ., in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che la sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di persona diversa dal Direttore dell’Ufficio sia valida pur in assenza di delega, indicata ma mai prodotta in giudizio.
Art. 86 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 86 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), dell’art.
Art. 2697 cod. civ.
600 del 1973, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art.
Art. 115 cod. proc. civ.
e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
3.1.Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa motivazione in relazione al fatto controverso e decisivo concernente la mancata produzione degli atti richiamati dalla motivazione dell’avviso di accertamento.
Artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
3.2.Con il quinto motivo si contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art.
Artt. 17, 18 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972
Con il settimo motivo di ricorso si contesta la violazione degli artt. 17, 18 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7640/2014R.G. proposto da Ethos Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via I. Goiran n. 23, presso lo studio dell’avv. Mauro Falzetti, rappresentata e difesa dall’avv. Leonardo Ricci giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 236/21/13, depositata il 25 settembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi-Avviso di accertamento -Mancata produzione delega di firma - Conseguenze.Cons. est. G.M. Nonno FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 236/21/13 del 25 / 0 9 /201 3 , la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da Ethos immobiliare s.r.l. (di seguito Ethos ) avverso la sentenza n. 215/01/11 della Commissione tributaria provinciale di Viterbo (di seguito CTP), che a sua volta aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativeall’anno d’imposta 2006. 1.1.

Come emerge anche dalla sentenza impugnata,con l’avviso di accertamento l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) rettificava il valore della vendita immobiliare effettuata dalla società contribuente, con il conseguente recupero a tassazione. 1.2. La CTR rigettava l’appello di Ethos evidenziando che :

a) l’avviso di accertamento era stato regolarmente recapitato a mezzo del servizio postale e l’atto era stato ricevuto dal contribuente;

b) detto avviso era stato sottoscritto da soggetto legittimato;

c) l’Amministrazione finanziaria non aveva fatto riferimento al solo valore normale del bene, ma anche ad altri elementi presuntivi;

d) l’omessa rettifica del valore di acquisto del bene non precludeva l’accertamento del valore dichiarato in sede di vendita, non costituendo nemmeno prova della congruità del valore da ultimo dichiarato;

e) il prezzo era stato rettificato al netto dell’IVA che, quindi, doveva essere considerata;

f) andavano riconosciute le sanzioni.

2. Ethos impugnava la sentenza del la CTR con ricorso per cassazione, affidato asette motivi.

3. AE si costituiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.Cons. est. G.M. Nonno RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso Ethos lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli artt. 148 e 149 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR valutato comeinesistente e, dunque, insanabile, la notificazione dell’avviso di accertamento effettuata a mezzo del servizio postale senza l’indicazione del nominativo, della qualifica e della sottoscrizione del notificatore. 1.1.

Il motivo è infondato. 1.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, degli atti impositivi da parte dell’Amministrazione finanziaria è consentita fin dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della l. 8 maggio 1998, n. 146 (Cass.n. 34007del 19/12/2019). 1.3. Ne consegue che l’Ufficio ha regolarmente notificato l’atto a Ethos servendosi del servizio postale, sicché, indipendentemente dalle irregolarità denunciate dalla destinataria, non può ritenersi l’inesistenza della notificazione, ma al limite si può discutere della eventuale nullità di tale atto (cfr.

Cass. S.U. n. 14916 del 20/07/2016). 1.4. Tuttavia, anche laddove la notificazione debba essere ritenuta nulla, come affermato dalla società contribuente, deve ritenersi che la nullità sia stata sanata con effetto ex tunc in ragione del raggiungimento dello scopo della notificazione ai sensi dell’ art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., avendo Ethos tempestivamente impugnato l’atto impositivo difendendosi nel merito (per l’applicazione della menzionata disposizione alla notificazione degli atti impositivi e delle cartelle di pagamento si vedano Cass. n. 11043 del 09/05/2018;

Cass. n. 11051 del 09/05/2018; Cass. n. 17198 del 12/07/2017).Cons. est. G.M. Nonno 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che la sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di persona diversa dal Direttore dell’Ufficio sia valida pur in assenza di delega, indicata ma mai prodotta in giudizio. 2.1. Il motivo è fondato e assorbente degli altri motivi. 2.2.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di avviso di accertamento, se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'atto, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni» (Cass. n. 19190 del 17/07/2019). 2.3. Nel caso di specie, come si evince anche dalla sentenza impugnata, AE ha indicato gli estremi dell’atto generale di delega di firma, ma non ha prodotto in gi udizio detto atto .

Né può ragionevolmente sostenersi, come fa la CTR, che la società ricorrente non abbia mai contestato specificamente l’esistenza dell’atto, posto che, a fronte del rilievo della mancanza di delega, l’onere della sua produzione grava sull’Amministrazione finanziaria.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 86 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ.. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR confermato l’avviso di accertamento travisando l’imposta oggetto di contestazione (il riferimento erroneo è all’imposta di registro) e presumendo un maggior imponibile solo sulla Cons. est. G.M. Nonno base del maggior valore del bene compravenduto, senza che vi fosse alcun riscontro probatorio. 3.1.Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa motivazione in relazione al fatto controverso e decisivo concernente la mancata produzione degli atti richiamati dalla motivazione dell’avviso di accertamento. 3.2.Con il quinto motivo si contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR completamente omesso di valutare le prove fornite dalla società contribuente in ordine al prezzo di vendita. 3.3.Con il sesto motivo di ricorso si ripropone la stessa questione come vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 3.4.

Con il settimo motivo di ricorso si contesta la violazione degli artt. 17, 18 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR disposto lo scorporo dell’IVA dal maggior valore accertato, così facendo gravare sul cedente un’imposta gravante sul cessionario.

4. I superiori motivi restano assorbiti in ragione dell’accoglimento del secondo motivo.

5. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso di Ethos. 5.1. In applicazione del principio di soccombenza AE va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente grado Cons. est. G.M. Nonno di giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 20.970,00. 5.2. Poiché sulla questione di diritto che ha deciso la controversia la giurisprudenza si è consolidata solo di recente, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese relative ai gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della ricorrente; condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 3.000,00, oltre ad euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfettarie ne