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Decreto — n. 14619/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: process extinguished by automatic listing under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 14619/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished following the automatic listing of the case in the tax authority's schedule. The lower court found that the insertion into the list, pursuant to Article 5 of Law No. 130/2022, documented the regular conclusion of the dispute without any party requesting a hearing. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving only the option for parties to request a hearing under specific procedural codes.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3, Civil Procedure Code: When a case is automatically listed in the tax authority's schedule under the new tax law, the process is extinguished by operation of law unless parties explicitly request a hearing.

Parole chiave

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process extinguishment automatic listing tax authority schedule civil procedure law Law 130 2022 tempestività tributaria differimento dell'imposizione contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 4, D.L. n. 13/2023
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 5, comma 11, Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3, Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7264/2021 R.G. proposto da : SCIUNNACCHE LAURA, rappresentata e diesa dall’Avvocato CARA MARIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.2626/ 03/ 2020 depositata il 17/09/2020, pronunciata con riferimento a d atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma,24/05/2023 Il Presidente