Civil court declares lawsuit extinguished due to statutory time limits for appeal expiration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit between S3 Real Estate S.R.L. and the Milan Tax Agency extinguished. The lower court found that the procedural timeline for filing an appeal had expired without any party requesting a hearing. Consequently, the court ruled that the legal proceedings terminated automatically under the relevant civil procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 3; Art. 5, comma 12 c.p.c.: When the statutory period for filing an appeal expires without a request for a hearing, the civil proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23671/2018 R.G. proposto da S3 REAL ESTATE S.R.L., rappresentatae difesa dall'avvocato BIAGI FABRIZIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE II MILANO AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lombardia n. 2066/13/2018 depositata il 08/05/2018 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO