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Decreto — n. 14604/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to lack of response to tax authority's list.

Numero d'incarto Decreto — n. 14604/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished because neither party requested a hearing within the statutory deadline following the tax authority's list. The plaintiff argued the case was pending, while the tax authority contended the absence of a request for a hearing confirmed the case's conclusion. The court ruled that without an explicit request to fix a hearing, the procedural silence resulted in the automatic extinction of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 c.p.c.; Art. 391, comma 3 c.p.c.: When the tax authority transmits a list of cases for extinction and neither party requests a hearing within the legal term, the proceedings are extinguished by operation of law.

Parole chiave

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procedural extinction tax authority list failure to request hearing statutory deadline civil procedure law procedura giudiziaria tributaria assistenza amministrativa fiscale chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 c.p.c.
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3 c.p.c.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12797/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro COMUNE DI FONDI, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARO PATRIZIA, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO SEZ. DIST. LATINA n. 9050/19/2018 depositata il 18/12/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO I