Civil procedure dismissed: tax authority's request to declare extinction of litigation via list insertion rejected by Cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the tax authority's request to declare the litigation extinct based on the insertion of the case into a specific administrative list. The lower court had already ruled the process extinct under Art. 5 of Law 130/2022, noting no party requested a hearing. The Supreme Court upheld this procedural extinction, confirming that the administrative act alone sufficed to terminate the civil proceedings without further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 5, Law 130/2022; Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code: The insertion of a case into the list for extinction of litigation under Art. 5 of Law 130/2022 automatically declares the process extinct, barring further hearings unless explicitly requested by a party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6513/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. contro BENSI SRL UNIPERSONALE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASI LEONARDO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Toscana n.1785/ 07/ 2017 depositata il 14/07/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 24/04/2023 Il Presid