Cassation court allows taxpayer appeal by permitting new nullity claim regarding tax notice formalities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's rejection, overturning the lower court's dismissal. The taxpayer argued that the tax notice was null due to the failure to forward the required information letter, a claim the lower court deemed new and inadmissible. The court ruled that because the taxpayer initially complained about the lack of formalities under civil procedure law, they could specifically delimit the defect to the missing information letter in the appeal, making the claim admissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 57 d.lgs. 546/1992: In tax litigation, a claim of non-existence of notification does not preclude a subsequent specific allegation of nullity regarding missing formalities if the defect is clearly defined in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19983/2015 R.G. proposto da : IDCO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore p.t., rappresentatae difes a dall’avv. Roberto Afeltra, in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alviale Buozzi n. 36; –ricorrente – contro EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Fronticelli Baldelli, in forza di procura in calce al controricorso ed elettivamente domiciliata in Roma al viale Regina Margherita n. 294; -controricorrente– nonché CARTELLA DI PAGAMENTOAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - resistente - avverso la sentenza n. 11 / 21 /201 5 della Commissione tributaria regionale delLazio, pronunciata in data 16 dicembre 2014 e pubblicata in data5 gennaio 2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023dal consigliere dott.
Federico Lume. Rilevato che: 1.La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello di Idco s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 99/24/13 relativa al ricorso contro l’ avviso di intimazionen. 09720099086520918. In particolare,la C. T . R . riten e va che il motivo di appello, la nullità della notifica della cartella prodromica alla intimazione, dedotta con specifico riferimento al mancato inoltro dell’avviso raccomandato, necessario ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, era nuova rispetto alla originaria doglianza di cui al ricorso, in cui la societàsi era limitata a dedurreche non fossero state eseguite le formalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ.
2. Contro tale decisione propone ricorsoil contribuente affidandosi ad un motivo. Resistecon controricorso Equitalia sud s.p.a. Agenzia delle entrateha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 27aprile 2023. Considerato che:
1. C on l’unico motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società contribuente deduce la illegittimità della sentenza impugnata per erronea e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, censurando la decisione ove ha ritenuto che fosse violativo del divieto di novain appello la deduzione della nullità della notifica della cartella prodromica alla intimazione opposta sotto il profilo del mancato inoltro dell’avviso raccomandato, necessario ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973.
2. Il motivo è fondato. Se è vero che in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera eccezione di inesistenza della notifica non può far ritenere acquisito al thema decidenduml'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (Cass. 05/04/2013, n. 8398;
Cass.02/03/2017, n. 5369), a tale conclusione non può pervenirsi ove la parte, findall’atto introduttivo, si dolga della ritualità della notificazione per la inesistenza delle formalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ. e poi specifichi, in realtà delimitandolo, il vizio, nell’atto di appello, in termini di mancato inoltro della raccomandata informativa (di cui la C.T.R. ha ritenuto la necessità). Occorre appena precisare che, in tema di notifica di cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, q ualora il destinatario dell'atto di accertamento sia temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e non sia possibile consegnare l'atto perirreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione (irreperibilitàrelativa), la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973; nell'ipotesi diirreperibilità assoluta de l destinatario, sono applicabili le modalità di notificazione dell'atto di accertamento previste dall'art. 60, comma 1, lett.
e) del citato d.P.R. n. 600. In quest'ultima ipotesi, non potendo inviare la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale, la notificazione dell'atto di accertamento si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale (Cass. 09/09/2016, n. 17807); inoltre, in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilitàc.d. relativadel destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, terzo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 cod. proc. civ., sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass.28/01/2022, n. 2621).
3. La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche perpr