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Decreto — n. 14551/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares civil process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 14551/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following a procedural order by the Brescia tax court. The lower court ruled that the insertion of the case into a specific list under the new tax law automatically documented the regular conclusion of the dispute without any party requesting further treatment. Consequently, the court applied the statutory provision mandating the extinction of proceedings and assigned costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 5, Law n. 130/2022; Art. 5, comma 12, Law n. 130/2022: When a case is inserted into the prescribed list for tax proceedings, the process is automatically extinguished unless parties request a hearing, with costs borne by the anticipator.

Parole chiave

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process extinction tax proceedings automatic termination cost allocation procedural order tempestività tributaria riscossione dell'imposta assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 5, Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 5, comma 12, Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 40, comma 4, D.L. n. 13/2023
BRESCIAn.2103/26/2021 depositata il 07/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l.
Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1969/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro TEMPINI 1921 SRL, rappresentata e difesa dall’AvvocatoBONZANI ELISA, avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA SEZ.DIST. BRESCIAn.2103/26/2021 depositata il 07/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma,22/05/2023 Il Presidente