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Decreto — n. 14519/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to statutory extinction of proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 14519/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished because no party requested a hearing within the legal timeframe. The plaintiff challenged a tax agency decision based on a list transmission that formally concluded the case under specific legislative provisions. The court ruled that since the statutory conditions for extinction were met and no request for a hearing was filed, the lawsuit terminated automatically with costs borne by the anticipator.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code: When a case is listed for extinction and no party requests a hearing within the prescribed period, the proceedings are automatically extinguished without the need for a formal ruling on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction tax litigation statutory time limits civil procedure code automatic termination hearing request case listing diritto di ricorso delle associazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17048/2021 R.G. proposto da : ASSOCIAZIONE BASKET OSTUNI, GATTI MATTEO, MENNA GRAZIA RITA, rappresentati e difesi dall'Avvocato TANZARELLA DOMENICO ITALO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesadall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRINDISI, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BARI n.2805/04/2020 depositata il 09/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego aisensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 18/05/2023 Il