Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new law without party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax lawsuit extinguished following the automatic termination provisions of the new legislative framework. The plaintiff argued for a hearing, but the court found no formal request for trial was filed within the statutory deadline. Consequently, the proceedings terminated by operation of law, leaving procedural costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 della legge n. 130 del 2022; Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile: The court establishes that tax litigation automatically extinguishes if neither party requests a hearing within the legal term, terminating the process without a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.33700/2018 R.G. proposto da PH FACILITY S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLETTI MARCO unitamente agli avvocati LOVISOLO ANTONIO, LOVISOLO ANDREAe PICCARDO ALESSANDRA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Liguria n. 732/3/2018 depositata il 08/06/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL