Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new legislative decree provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings under a new legislative decree. The lower court ruled that the absence of any party's request for a hearing within the statutory period mandated the case's closure. Consequently, the Supreme Court upheld this procedural outcome, confirming that the litigation ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Legislative Decree No. 13/2023; Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure: When no party requests a hearing within the legal term, the proceedings are automatically extinguished, and the court must issue a declaratory ruling on extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1056/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro VIROPA GMBH, rappresentata e difesa dall’AvvocatoCASTRIGNANO' ANTONELLA unitamente all'avvocato CASTRIGNANO' BRIZIA, avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO n.47/01/2021 depositata il 08/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL