Cassation court dismisses tax agency appeal due to lack of interest after prior final judgment on same matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the subject matter had already been finally resolved by a prior judgment. The taxpayers had previously requested and received a simplified settlement for their tax dispute, which was later confirmed by a final ruling that extinguished the controversy. Consequently, the court held that the agency lacked standing to challenge a new denial of settlement since the legal issue was no longer open to litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 6 comma 13 D.L. 119/2018: An appeal is inadmissible if the subject matter has already been finally decided in a prior judgment, rendering the current interest in litigation nonexistent.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23240/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GERMANA' ANNUNZIATA, GERMANA' ANTONINO, GERMANA' MARIA LUISA, GERMANA' BASILIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE MERCEDE 11, presso lo studio dell’avvocato RAGNO LUIGI (RGNLGU62A02F158C) rappresentato e difeso dall'avvocato CECCIO GIANFILIPPO(CCCGFL69L12G234V) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
ME SSINA n. 165/2013depositata il 05/07/2013 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023dal Consigliere FABIO DI PISA RILEVATO CHE 1. con la sentenza n. 165/27/2013, depositata in data 05/07/2013 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto dai contribuenti Antonino Germanà, Maria Luisa Germanà, Annunziata Germanà e Basilio Germanà annullando l’atto di diniego di definizione lite pendente” relativo ad un contenzioso tributario in materia di imposte di successione, ipotecaria e castale ed INVIM e dichiarando cessata la materia del contendere in ordine all’ avviso di liquidazione n. 10/S d’ ordine- Succ. 418/194, anno 1985;
2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi deducendo: - violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. nonché degli artt. 112 e 324 cod. proc. civ., exart. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., - viol azione e falsa applicazione dell’art. 16 comma 3) lett.
a) l. 289/2002 ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., - violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ex art. 360, primo comma, n. 4 cod., proc. civ.;
3. Antonino Germanà, Maria Luisa Germanà, Annunziata Germanà e Basilio Germanà resistevano con controricorso;
4. nelle more del giudizio i contribuenti formulavano istanza di sospensione del processo ex art. 6, comma 10 ultimo cpv., D.L. 119/2018 conv. in l. 136/2018 e la causa veniva rinviata a nuovo ruolo;
5. con successiva memoria in data 23/12/2020 i controricorrenti chiedevano dichiararsi l’estinzione del giudizio in mancanza di istanza di trattazione non presentata entro il 31/12/2020, ai sensi dell’art. 6, comma, 13 del D.L. 119/2018 conv. in L. 136/2018, precisando che l’Agenzia delle Entrate aveva notificato, via PEC, in data 10/07/2020, diniego di definizione agevolata della lite pendente, diniego ritualmente impugnato innanzi a questa Suprema Corte;
6. Antonino Germanà, Maria Luisa Germanà, Annunziata Germanà e Basilio Germanà hanno, infine, depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE 1. non può trovare accoglimento la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma, 13 del D.L. 119/2018 conv. in L. 136/2018, atteso che, per previsione normativa espressa, l’impugnazione del diniego della definizione agevolata – pacificamente avvenuta nel caso in esame – vale come “istanz a di trattazione”, precludendo, quindi, la possibilità di adottare una pronunzia di estinzione;
2. il ricorso per cassazione dell’ufficio deve, tuttavia, essere dichiarato inammissibile in ragione della sopravvenuta carenza di interesse dell’ impugnante ex art. 100 cod. proc. civ. per le ragioni appresso specificate; 2.1. infatti secondo quanto dedotto dai contribuenti - e secondo quanto verificato ex officio da questa Corte - nel corso del giudizio relativo all’avviso de quo , i ricorrenti presentavano ist anze di definizione agevolata ex art. 16 della L. 289/02 e provvedevano al versamento delle somme ivi previste; 2.2. successivamente, entrambe le domande di condono venivano rigettate con provvedimento di diniego n. 21167/2004 e provvedimento di diniego n.2166/2004; 2.3. avverso i citati provvedimenti di diniego di condono venivano proposti distinti ricorsi rigettati in primo grado con le sentenze n. 9/05/2006 e n. 8/05/2006, poi riformate in grado di appello con le decisioni n. 164/27/2013 e n. 165/27/2013, successivamente impugnate dall’Ufficio, dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione; 2.4. con la ordinanza n. 12756/2022 questa Corte, nel rigettare l’appello dell’amministrazione finanziaria avverso la sentenza n. 164/27/2013 della C.T.R.
Sicilia resa inter partes, riteneva corretta la decisione impugnata la quale aveva accolto l’istanza di definizione agevolata, ex art. 16, l. 289/2002, avverso l’avviso di liquidazione n. 10/S; 2.5. con successiva ordinanza n. 34731/2022 questa Corte, pronunziando sull’ impugnazione proposta dall’ ufficio avverso la sentenza n. 163/27/2013 della C.T.R. della Sicilia depositata in data 05/07/2013 e sulla successiva impugnazione proposta da Maria Luisa Germanà avverso l’atto di diniego della definizione agevolata della controversia notificata dall’ Agenzia ai sensi dell’art. 6 D.L. 119/2018 conv. in l. 136/2018, rigettava il ricorso proposto dall’ Agenzia delle Entrate, con conseguente passaggio in giudicato della dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito di definizione agevolata relativa all’ avviso di liquidazione n. 10/S e dichiarava l’inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso proposto, in corso del giudizio, avverso il diniego opposto ex art. 6 D.L. 119/2018 conv. in l. 136/2018, della ulteriore domanda di definizione agevolata della medesima controversia, condannando l’ufficio al pagamento delle spese di lite;
3. in ragione di quanto sopra cennato essendo stata dichiarata, con sentenza passata in giudicato, cessata la materia del contendere relativamente all’ avviso di liquidazione per cui è causa, in questa sede non può che dichiararsi la inammissibilità del ricorso per cassazione dell’ufficio in ragione della sopravvenuta carenza di interesse dell’impugnante ex art. 100 cod. proc. civ.; 4. -le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'Agenzia ricorrente -secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale - essendo emersa nel corso dei vari giudizi inter partes l’infondatezza delle ragioni dell’amministrazione finanziaria;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 7.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge. Co