Italian court dismisses tax appeal due to undisclosed settlement, ordering notification of new evidence to opposing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal's partial ruling on IRPEF refunds. The taxpayer had previously settled the dispute for €4,302.11, but failed to disclose this agreement to the opposing party before filing the cassation request. Consequently, the court ordered the notification of the settlement documents to the tax agency and remanded the case for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 590 c.p.c.; Art. 372 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the underlying dispute has been settled without the opposing party's knowledge, requiring notification of the settlement to proceed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro MANFREDINI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Roma, via Alessandro Farnese 7, presso lo studio degli avv.ti Claudio Berliri e Alessandro Cogliati Dezza, che lo rappresentano e difendono; - controricorrenti – avverso la sentenza n. 6027/28/2015 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 17 novembre2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito;
Rilevato che: Irpef –rimborso – transazione - cessazione della materia del contendere La Commissione tributaria regionale del Lazio- a seguito di rinvio disposto con sentenza di questa Corte n. 689/2015in applicazione del principio di diritto enunciato da Cass., Sez. U., n. 13642 del 2011 -con la decisione indicata in epigrafe ha parzialmente accolto il ricorso in riassunzione proposto da Giovanni Manfredini, ex dirigente ENEL, dichiarando dovuto il rimborso delle maggiori ritenute IRPEF operate per l’anno 2004 sul trattamento di previdenza integrativa aziendale (FONDENEL) con l'aliquota prevista per l'indennità di fine rapporto, in luogo dell'aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale.
Avverso la sentenza dellaCTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il controricorrente ha depositato atto di rinuncia con allegata documentazione. Considerato che:
1. Con il primo motivo l’ Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la violazione o falsa applicazionedegli artt. 384 cod. proc. civ. e 63 d.lgs. n. 546 del 1992. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazionee falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., con consequenziale violazione degli artt.384cod. proc. civ. e 63 d.lgs. n. 546 del 1992. Con il terzo motivo sidenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 2697 cod. civ.
2. Va preliminarmente rilevato che il contro ricorrente ha depositato « atto di rinuncia ex art. 590 c.p.c. » , allegando l’atto di transazione intervenuto tra le parti il 14 febbraio 2019 con il quale l’Agenzia delle entrate riconosce in favore del contribuente l’importo complessivo di € 4.302,11, oltre interessi a decorrere dal 28 agosto 2004, impegnandosi a rinunciare al ricorso per cassazione; il contribuente, a sua volta, si impegna a rinunciare al controricorso accettando il rimborso come sopra determinato.
3. Ciò posto, va rilevato che tale documentazione non risulta comunicata alla controparte. Deve essere pertanto dispostala notifica della suddetta documentazione alla controparte ai sensi dell’art. 372, cod. proc. civ., entro iltermine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando al controricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica alla ricorrente della documentazione indicata in parte motiv