Cassation appeal dismissed due to lack of specific appeal reasons; case remanded for new trial to verify necessary co-litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court dismissed the cassation appeal because the appellant failed to provide specific reasons for overturning the lower court's decision on appeal inadmissibility. Although the tax agency was represented by the State Attorney's Office during the appeal, the agency did not formally utilize this representation, yet proceeded with substantive defenses. The Court ruled that the procedural defect regarding notification was cured by the agency's participation, but remanded the case to a new trial to verify the necessary co-litigation between the company and its partners.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53 comma 1 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 291 c.p.c.: When an appeal lacks specific reasons for inadmissibility, the cassation appeal is inadmissible; however, procedural nullities in notification may be cured if the opposing party participates substantively, though the case must be remanded to verify necessary co-litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27557/2017 R.G. proposto da : AMELIO ROSSANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato Bruno Nicola Sassani (SSSBNN50E09E030Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE Muleo (MLUSVT58P01C352F) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CA LABRIA n. 985/2017 depositata il 20/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate, con atto notificato a RossanaAmelio, socio accomandante della “Amelio Antonio Figli S.a.s. di Amelio Alessandro C., con la partecipazione del 45,30% accertava il maggior reddito da partecipazione per l’anno di imposta 2005. Lacontribuente impugnava il provvedimento formulando plurimi articolati motivi e chiedendone l’annullamento. La Commissione tributaria provinciale di Catanzaro rigettava il ricorso.
2. Avverso la sentenza di primo gradola contribuente proponeva appello. La CTR dichiarava l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 53, comma 1 D. Lgs. n. 546 del 1992, ravvisando il difetto di specificità dei motivi.
3. Contro la decisione d’appello Rossana Amelio ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo. L’Agenzia delle Entrateha resistito con controricorso. La contribuente ha depositato memoria. Considerato che:
1. In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22641 del 29/10/2007; Sez. 5, Ordinanza n. 17700 del 22/06/2021).
2. Nella specie il ricorso per cassazione è stato notificato all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura dello Stato, ma l’intimata non si è avvalsa nei gradi di merito del patrocinio erariale.
3. Pur sollevando specifica eccezione di nullità della notificazione,l’Agenzia delle Entrate ha svolto difese nel merito , e a tale riguardo la ricorrente ha a sua volta eccepito l’intervenuta sanatoria della nullità. Sebbene la difesa erariale non abbia avuto la possibilità di notificare il controricorso nei termini, non essendo stata formulata istanza di rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ., il vizio relativo all’instaurazione del contraddittorio deve intendersi tuttavia sanato. La causa va comunque rinviata a nuovo ruolo, per l’acquisizione in forma integrale dei fascicoli d’ufficio dei giudizi di merito, ai fini della verifica dell’integrità del litisconsorzio necessario tra società e soci nei gradi di merito.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo, per l’acquisizione dei fascicolid’ufficiodei gradi di