Italian tax court dismisses appeal on appeal inadmissibility, remands case for file review and necessary party joinder verification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal regarding the inadmissibility of the appeal due to lack of specificity. While the tax agency resisted, the court found the notification defect cured by the agency's participation in merits defenses. Consequently, the case was remanded to a new role to verify the integrity of the necessary joinder between the company and its partners.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53 comma 1 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 291 c.p.c.: In tax litigation, notification defects to the State Attorney are cured if the tax authority participates in merits defenses, and cases are remanded to verify necessary joinder of parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27550/2017 R.G. proposto da: AMELIO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato Bruno Nicola Sassani (SSSBNN50E09E030Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Salvatore Muleo (MLUSVT58P01C352F) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n. 990/2017 depositata il 20/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate, con atto notificato a Alessandro Amelio, socio accomandatario della “Amelio Antonio Figli S.a.s. di Amelio Alessandro C., con la partecipazione del 50,70% accertava il maggior reddito da partecipazione per l’anno di imposta 2007. Il contribuente impugnava il provvedimento chiedendone l’annullamento. La Commissione tributaria provinciale di Catanzaro rigettava il ricorso.
2. Avverso la sentenza di primo grado il contribuente proponeva appello. La CTR dichiarava l’appello ina mmissibile ai sensi dell’art. 53, comma 1 D. Lgs. n. 546 del 1992, ravvisando il difetto di specificità dei motivi.
3. Contro la decisione d’appello Alessandro Amelio ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:
1. In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente,la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22641 del 29/10/2007; Sez. 5, Ordinanza n. 17700 del 22/06/2021).
2. Nella specie il ricorso per Cassazione è stato notificato all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura dello Stato, ma l’intimata non si è avvalsa nei gradi di merito del patrocinio erariale.
3. Pur sollevando specifica eccezione di nullità della notificazione, l’Agenzia delle Entrate ha svolto difese nel merito, e a tale riguardo il ric orrente ha a sua volta eccepito l’intervenuta sanatoria della nullità. Sebbene la difesa erariale non abbia avuto la possibilità di notificare il controricorso nei termini, non essendo stata formulata istanza di rimessione in termini ex art. 153 cod. proc civ., il vizio relativo all’instaurazione del contraddittorio deve intendersi tuttavia sanato. L a causa va comunque rinviata a nuovo ruolo, per l’acquisizione in forma integrale dei fascicoli d’ufficio dei giudizi di merito, ai fini della verifica dell’integrità del litisconsorzio necessario tra società e soci nei gradi di merito.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di mer