Cassation court dismisses tax appeal as extinguished due to taxpayer's adoption of simplified dispute resolution law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal filed by the Revenue Agency extinguished because the taxpayer voluntarily adopted the simplified dispute resolution regime. Although the taxpayer had previously challenged the tax assessment, he subsequently applied for and completed the simplified payment procedure under the new law. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute ceased to exist, rendering the ongoing litigation unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, Law No. 130/2022; When a taxpayer voluntarily adopts the simplified dispute resolution regime, the subject matter of the dispute ceases to exist, extinguishing the judicial proceeding regardless of the appellant's prior procedural posture.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Di Natale Vincenzo, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. Giuseppe Antonuccio, che ha indicato recapito PEC, avendo il controricorrente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla via Senatore G.
Maielli n. 1 in Siracusa; -controricorrente – nonché nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore - intimata - avverso Oggetto: Termine utile per l’impugnazione - Calcolo - Adesione a normativa condonistica - Art. 5 , l. 1 30 del 2022 - Cessazione della materia del contendere. la sentenza n. 5340, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, il 22.9.2020, e pubblicata il 13.10.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 13.4.2023, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:
Fatti di causa 1. In relazione all’anno d’imposta 2009 l’Incaricato per l’esazione, Riscossione Sicilia Spa, notificava a Di Natale Vincenzo la cartella di pagamento n. 298 2013 0013823725, attinente ad Irpef ed accessori (valore Euro 6.155,36, sent. CTR, p. II).
2. Il contribuente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che accoglieva l’impugnativa ed annullava l’atto di esazione.
3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, lo dichiarava inammissibile, per essere stato proposto dopo la scadenza del termine di legge.
4. Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo di impugnazione. Si è costituito il controricorrente, domandando dichiararsi l’estinzione del giudizio avendo aderito a definizione agevolata delle controversie.Riscossione Sicilia S.p.A. è rimasta intimata. Ragioni della decisione 1. Mediante il suo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in conseguenza della violazione dell’art. 51 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 155 cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria censura l’erronea pronuncia adottata dal giudice dell’appello, che ha ritenuto inammissibile perché tardiva l’impugnazione, sebbene proposta entro i termini di legge.
2. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito del motivo di ricorso. Occorre infatti rilevare che il controricorrente Di Natale Vincenzo ha prodotto documentazione ed ha domandato a questa Corte di pronunciare la cessazione della materia del contendere, avendo aderito a disciplina di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, in relazione alla cartella di pagamento per cui è causa, recante n. 298 2013 0013823725. 2.1. Ha pertanto prodotto la domanda di accesso alla normativa beneficiale, ricevuta dall’Ente impositore il 19.10.202, e la quietanza attestante il versamento, in data 18.10.2023, delle somme dovute, con riscontro telematico di avvenuto ricevimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, nella stessa data.
3. L’Agenzia delle Entrate non ha comunicato alcun diniego alla definizione agevolata, e non ha domandato procedersi alla trattazione del giudizio.
4. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022.
5. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 5.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La parte ricorrente, peraltro, in questo giudizio, è l’Amministrazione finanziaria, che non è comunque tenuta al versamento del c.d. doppio contributo. La Corte,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio introdotto dall’Agenzia delle Entrate, avendo il contribuente Di Natale Vincenzo aderito alla normativa beneficiale di cui all’art. 5, della legge n. 130 del 2022, e dichiara cessata la materia del