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Decreto — n. 14407/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against tax agency regarding extinguished civil proceedings under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 14407/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by ER LUX SRL against a decision declaring civil proceedings extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under Article 5 of Law No. 130/2022 documented the regular conclusion of the dispute without any objections. Consequently, the proceedings were legally extinguished, and the costs remained with the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 5, Law No. 130/2022; Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code: When a case is listed for extinction under the new procedural law, the proceedings terminate automatically unless parties request a hearing, and costs remain with the advancing party.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation Law 130/2022 civil procedure code costs allocation appeal dismissal administrative enforcement disposizione della legge sull'imposta sul reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 5, Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code
5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.752/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ER LUX SRL, rappresentata e difesa dagli avvocati RODA' CARMELA MARGHERITA e D'ALESSANDRO MICHELE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Emilia -Romagna n. 2222 /01/2018 depositata il 20/09/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCE