Cassation appeal dismissed due to lack of specific appeal reasons; case remanded for new trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court dismissed the cassation appeal because the appellants failed to provide specific grounds for challenging the lower court's decision on appeal inadmissibility. The material facts show the taxpayers challenged a tax assessment, the provincial commission rejected their claim, and the Court of First Instance declared the appeal inadmissible under Article 53 of D.Lgs. 546/1992. The Court ruled that without specific reasons, the appeal lacks merit and must be rejected, though procedural issues regarding notification were noted separately.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53 comma 1 D.Lgs. n. 546 del 1992; In tax litigation, an appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to specify the grounds for challenging the decision of the Court of First Instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27551/2017 R.G. proposto da : AMELIO ANTONIO, AMELIO MARCELLO, AMELIO ALESSANDRO, AMELIO ROSSANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato Bruno Nicola Sassani (SSSBNN50E09E030Y) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Salvatore Muleo (MLUSVT58P01C352F) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CA LABRIA n. 986/2017 depositata il 20/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal Consigliere GIAN PAOLO MACAGNO. Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate, con atto notificato aAntonio Amelio, Marcello Amelio, Alessandro Amelio e Rossana Amelio, nella qualità di eredi di Mirella Giorno, socia accomandante della “Amelio Antonio Figli S.a.s. di Amelio Alessandro C. con la partecipazione del 4%, accertava il maggior reddito da partecipazione per l’anno di imposta 2007. I contribuenti impugnavano il provvedimento chiedendone l’annullamento. La Commissione tributaria provinciale di Catanzaro rigettava il ricorso.
2. Avverso la sentenza di primo grado i contribuenti proponevano appello. La CTR dichiarava l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 53, comma 1 D. Lgs. n. 546 del 1992, ravvisando il difetto di specificità dei motivi.
3. Contro la decisione d’appello Antonio Amelio, Marcello Amelio, Alessandro Amelio e Rossana Amelio,nella qualità di eredi di Mirella Giorno, hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo. L’Agenzia delle Entrateha resistito con controricorso. I contribuenti hanno depositato memoria. Considerato che:
1. In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22641 del 29/10/2007; Sez. 5, Ordinanza n. 17700 del 22/06/2021) 2. Nella specie il ricorso per cassazione è stato notificato all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura dello Stato, ma l’intimata non si è avvalsa nei gradi di merito del patrocinio erariale.
3. Pur sollevando specifica eccezione di nullità della notificazione,l’Agenzia delle Entrate ha svolto difese nel merito , e a tale riguardo i ricorrent i ha nno a loro volta eccepito l’intervenuta sanatoria della nullità. Sebbene la difesa erariale non abbia avuto la possibilità di notificare il controricorso nei termini, non essendo stata formulata istanza di rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ., il vizio relativo all’instaurazione del contraddittorio deve intendersituttavia sanato. La causa va comunque rinviata a nuovo ruolo, per l’acquisizione in forma integrale dei fascicoli d’ufficio dei giudizi di merito.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo, per l’acquisizione dei fascicolid’ufficiodei gradi