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Ordinanza Interlocutoria — n. 14385/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court for joint handling of two connected tax appeals.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14385/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision to reject the taxpayer's revocation request. The taxpayer argued that the lower court improperly rejected his appeal, while the Tax Agency maintained the decision was correct. The court ruled that since the current appeal is connected to another pending appeal, the case must be remanded for joint handling and potential merger.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When a cassation appeal is connected to another pending appeal, the court must order remittal to the lower court for joint handling and potential merger of the proceedings.

Parole chiave

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connected proceedings joint handling tax appeal remittal to lower court merger of appeals Cassation procedure tax administration ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17197/2018 R.G. proposto da : PAOLOANTONIO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato CATALDO D'ANDRIA (DNDCLD58H07L049Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO n. 1271/2017depositata il 29/11/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal Consigliere Gian Paolo Macagno.

FATTI DI CAUSA 1. Michele Paolantonio impugna con ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, la sentenza n. 1271/2/17, depositata il 29 novembre 2017, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Molise aveva dichiarato inammissibile il ricorso per la revocazione della sentenza n. 710/3/16, pronunciata dalla medesima Commissione Tributaria Regionale di Campobasso il 17 marzo 2016 e depositata il 19 dicembre 2016, che aveva ritenuto fondato l’appello dell’Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale di Isernia. 2.L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente va rilevato che il presente giudizio è connesso al giudizio avente ad oggetto il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 710/3/16, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso il 17 marzo 201, presentato da Michele Paolantonio, iscritto al n. 16545/2017 R.G., e per il quale non è ancora stata fissata latrattazione. Alla luce della depositata istanza di riunione, appare quindi opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo, ai fini della trattazione congiunta e dell’eventuale riunione con il ricorso iscritto al n. n. 16545/2017 R.G.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, ai fini della trattazione congiunta e dell’eventuale riunione del presente ricorso con il ricorso n.