Cassation court dismisses appeal regarding tax debt extinction due to procedural time limits and lack of party requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Rosa Caccavale against the Regional Tax Court's decision declaring the tax litigation extinguished. The lower court ruled that the case ended because neither party requested a hearing within the statutory timeframe, despite the tax authority's attempt to expedite the process. Consequently, the court upheld the extinction of the proceedings and assigned the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, l. 130/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court held that a tax litigation is extinguished if no party requests a hearing within the legal term, even if the tax authority has transmitted the case for expedited extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21814/2021 R.G. proposto da : CACCAVALE ROSA, rappresentata e difesa dell’avvocato PIZZA NELLO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.137/22/ 2021 depositata il 11/01/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL